lunedì 03/02/2025 • 06:00
Quando l'Ente ecclesiastico assume la qualifica di investitore istituzionale, sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare la SGR deve applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% di cui all'art. 7 DL 351/2001 (Risp. AE 31 gennaio 2025 n. 18).
redazione Memento
Con riferimento agli istituti per il sostentamento del clero è stato evidenziato che, in diverse sentenze, i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che anche detti istituti, il cui fine di religione o di culto è insito e non deve essere accertato, possono svolgere al pari della generalità degli enti ecclesiastici attività diverse da quelle istituzionali (cfr. sentenza n. 1164 del 16 gennaio 2023; ord. n. 9409 del 24 febbraio 2023; ord. n. 9394 del 5 aprile 2023 e ord. n. 10400 del 18 aprile 2023).
I predetti enti, che istituzionalmente gestiscono il patrimonio immobiliare al fine di reperire i mezzi finanziari per il sostentamento del clero, rivestono una posizione particolare rispetto alla generalità degli enti ecclesiastici stante proprio la loro specifica finalità istituzionale.
Con le richiamate pronunce, la Corte di Cassazione afferma che si evince pertanto che il legislatore non ha escluso, ed anzi ha presupposto, che l'istituto diocesano per il sostentamento del clero possa svolgere, accanto ad attività di religione o di culto, anche ulteriori compiti, ed in particolare anche attività di natura e rilevanza economica e commerciale, finalizzate alla produzione di quei redditi del proprio patrimonio attraverso i quali provvedere ad integrare, se necessario, la remunerazione spettante al clero che svolge servizio in favore della diocesi, per assicurare il congruo e dignitoso sostentamento di ogni sacerdote. Ne caso di specie, l'istante (Ente ecclesiastico) oltre a compiere attività di natura mobiliare e immobiliare per realizzare i fini istituzionali e organizzare le proprie strutture, può svolgere ulteriori funzioni in osservanza dei regolamenti, ma solo nell'ambito dei suoi fini istituzionali. In tale ottica, la gestione del patrimonio immobiliare svolta dall'Ente istante non assume rilevanza commerciale mancando il requisito dell'imprenditorialità, ma si estrinseca in un mero godimento di detto patrimonio ed è finalizzata esclusivamente al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei soli fini istituzionali tipici dell'Ente.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ente istante perseguendo le finalità indicate nell'art. 1 c. 1 lett. c-bis) D.Lgs. 153/99 in maniera esclusiva, rientra tra gli investitori ''istituzionali'' di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 32 D.Lgs. 78/2010.
Ciò posto, considerato che l'istante assume la qualifica di investitore istituzionale, sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare la SGR deve applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% di cui all'art. 7 DL 351/2001, così come previsto dal comma 3 dell'art. 32 DL 78/2010.
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