sabato 01/02/2025 • 06:00
Per mantenere i benefici della rottamazione-quater è necessario versare la settima rata entro il termine del 28 febbraio 2025 che, con i giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge, slitta al 5 marzo. Come procedere al versamento?
Dopo l'approvazione delle novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025, ci si domanda se il legislatore voglia introdurre con i prossimi emanandi decreti una nuova ed ennesima definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Nel frattempo, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater versando regolarmente gli importi fino ad oggi dovuti, sono chiamati ad effettuare entro il 28 febbraio 2025 il pagamento della settima rata - come previsto nel piano di rateazione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute una cui copia con i moduli per il pagamento è sempre disponibile nell'area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Versamento della settima rata
Nell'ambito della pace fiscale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha concesso ai contribuenti interessati, tra l'altro, la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater disciplinata dall'art. 1 c. 231-252 L. 197/2022).
Dopo avere tempestivamente presentato le relative istanze entro il 30 giugno 2023 ed avere ricevuto entro il 30 settembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione delle somme dovute, i contribuenti che hanno optato per la forma di pagamento rateale si sono trovati dinnanzi al seguente cronoprogramma da rispettare per raggiungere il perfezionamento dell'intera procedura:
Pertanto, per tutti coloro che sono stati in grado di rispettare il suddetto cronoprogramma è giunto il momento di procedere entro il 28 febbraio 2025 con il pagamento della settima rata: in considerazione dei cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025.
Laddove il suddetto adempimento non sarà effettuato in maniera tempestiva, puntuale e precisa, l'intera procedura cesserà di produrre effetti ed il contribuente perderà i correlati benefici. Infatti, l'omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento della suddetta settima (e di qualsiasi altra) rata comporterà l'inefficacia dell'intera procedura con irrimediabile perdita di tutti i benefici in termini di sanzioni ed interessi.
Pertanto, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Giova ricordare anche che, in presenza di versamenti tempestivi e regolari, la prosecuzione della definizione agevolata comporterà:
Quanto sopra, tuttavia, non vale per i soggetti residenti o con sede legale/operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dall'alluvione di maggio per i quali il DL 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) ha sospeso per tre mesi i versamenti e gli adempimenti in scadenza tra il 12° maggio ed il 31 agosto 2023 necessari per il perfezionamento dei nuovi istituti della “tregua fiscale”, posticipando ex lege per i contribuenti colpiti dall'alluvione anche tutti i termini degli adempimenti e dei versamenti da effettuare nell'ambito della rottamazione quater. Modalità di pagamento
Il pagamento della settima rata potrà essere effettuato mediante le seguenti modalità:
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Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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