giovedì 30/01/2025 • 06:00
Sale a 1.562,82 euro per il 2025 l'importo massimo mensile dell'indennità NASpI. L'incremento, che fa lievitare conseguentemente il ticket di licenziamento, è stato comunicato dall'INPS con circolare 29 gennaio 2025 n. 25.
L'INPS, come ogni anno, riepiloga i massimali dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione fruibili nel 2025.
Trattamenti di integrazione salariale
L'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale ex lett. b) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che – si ricorda - dal 1° gennaio 2022 costituisce l'unico massimale di riferimento, è pari dal 1° gennaio 2025, a 1.404,03 euro (1.322,05 euro al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
Nel settore edile e lapideo, per i trattamenti di integrazione salariale per intemperie stagionali, tale importo, maggiorato nella misura del 20%, è pari a 1.684,85 euro (importo netto pari a 1.586,45 euro),
Tali massimali si applicano con riferimento ai trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali, fatta eccezione per il Fondo Credito, il Fondo Credito Cooperativo e il Fondo riscossione tributi erariali. Per questi ultimi Fondi infatti si applicano i diversi massimali mensili rivalutati dall'Inps con la circolare in commento, sia con riguardo all'assegno di integrazione salariale sia con riferimento all'assegno emergenziale.
NASpI
Come anticipato, oggetto di rivalutazione annuale sono anche i valori utili al calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpI.
L'Inps comunica che la retribuzione da prendere come base per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2025 è pari a 1.436,61 euro; l'importo massimo mensile dell'indennità è pari a 1.562,82 euro.
Pertanto il cd. ticket di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile di NASpI, sale, per il 2025, a 640,76 euro per ogni anno di servizio fino ad un massimo di tre (importo calcolato redazionalmente) (per il 2024, era pari a 635,67 euro).
Si ricorda che il contributo di licenziamento in parola è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno teoricamente diritto alla NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale contributo è moltiplicato per tre volte nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 non sia stata oggetto di accordo sindacale.
Sono poi previste ulteriori maggiorazioni per i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti che chiudono più sedi/stabilimenti/filiali/uffici/reparti autonomi in Italia e tenuti ad osservare la procedura di cessazione di attività produttiva prevista dalla legge di Bilancio 2022. DIS-COLL
Aumenta anche la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti alla Gestione Separata.
Tale retribuzione passa da 1.425,21 euro per il 2024 a 1.436,61 euro per il 2025.
L'importo massimo mensile dell'indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82 euro (per il 2024 era pari a 1.550,42 euro). Indennità di disoccupazione agricola
Per l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024, l'importo massimo è pari a 1.392,89 euro. IDIS per i lavoratori dello spettacolo
Il legislatore (articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) prevede che l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non possa superare l'importo del minimale giornaliero contributivo rivalutato annualmente dall'INPS. Per l'indennità 2025 relativa ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024 si applica pertanto l'importo del minimale giornaliero contributivo previsto per il 2024, pari a 56,87 euro.
Si ricorda che per le richieste, in via telematica, di indennità di discontinuità per l'anno di competenza 2024 la finestra temporale resterà aperta fino al 30 aprile 2025 (messaggio 15 gennaio 2025, n. 149).
ISCRO
L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, a regime dal 1° gennaio 2024 (art. 1, commi 142-155, legge di bilancio 2024), spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale.
Il beneficiario, in particolare, deve aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Tale reddito, nell'anno 2025, è pari a 12.648,00 euro.
Inoltre l'importo mensile dell'indennità per l'anno 2025 non può essere inferiore al minimale di 252,00 euro e non superiore al massimale di 806,40 euro.
Assegno per attività socialmente utili
Infine, con la circolare n. 25 del 2025, l'Inps rivaluta l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, pari, dal 1° gennaio 2025, a 697,43 euro.
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Gianluca Petricca
- Consulente del lavoro - Managing Partner NexumStp S.p.ARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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