lunedì 17/02/2025 • 06:00
La scelta di conferimento del TFR è un elemento essenziale durante il rapporto di lavoro, che può avere risvolti non solo in costanza ma anche alla cessazione prevedendo l'applicazione di una differente tassazione a seconda dei casi e spingersi fino al momento del pensionamento, permettendo grazie alla previdenza complementare un accesso anticipato.
Il TFR è un elemento caratterizzante del rapporto di lavoro e appartiene alla definizione di “retribuzione differita” in quanto matura in costanza di attività lavorativa ma viene liquidato solamente in un momento successivo, corrispondente di norma alla cessazione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è chiamato a esprimere, entro 6 mesi, la volontà di accantonare il TFR maturato in azienda oppure destinarlo alla previdenza complementare.
La scelta è totalmente libera per il lavoratore, ma la volontà di aderire ad un fondo di previdenza complementare impegna il lavoratore in modo irreversibile; quindi, non potrà successivamente in occasione di un nuovo rapporto di lavoro non aderire alla previdenza integrativa ma potrà eventualmente decidere di modificare il fondo di adesione sulla base del principio di “portabilità”.
L'arco temporale dei 6 mesi, in caso di prima assunzione, per la gestione del proprio trattamento di fine rapporto è vincolato al meccanismo del silenzio-assenso: se in questo periodo il lavoratore non esprime alcuna scelta sarà l'azienda stessa a far confluire il TFR nel fondo previsto dal CCNL, oppure se sono presenti più fondi in azienda, il lavoratore verrà iscritto a quello con il maggior numero di adesioni o, infine, se non vi sono queste casistiche, in via residuale, verrà iscritto al Fondo Cometa.
All'interno di questo arco temporale se, invece, il lavoratore opta per il conferimento in azienda allora nei rapporti di lavoro futuri potrà scegliere tra due opzioni:
Infine, l'ultima opzione possibile per il lavoratore che ha precedentemente destinato il TFR in azienda, è quella di aderire ad un fondo di previdenza durante il rapporto di lavoro vincolandosi da quel momento in avanti, fermo restando la possibilità di trasferire il TFR pregresso, alla previdenza di secondo pilastro.
Elementi per scegliere il fondo pensione
Non esiste un unico fondo pensione e la differente tipologia può comportare delle differenze anche in relazione a cosa e quanto si può accantonare all'interno del fondo stesso.
Tipologia di fondo |
Destinatari che possono aderire |
Accantonamento |
---|---|---|
Negoziali o chiusi |
Solo i lavoratori appartenenti ad un'azienda che applica quello specifico contratto collettivo |
|
Aperti |
Tutti i lavoratori, indipendentemente da categoria, contratto collettivo o azienda. |
|
PIP (piano individuale pensionistico) |
Tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa, vogliono costruirsi una pensione integrativa. |
|
La contribuzione aggiuntiva
Prendendo in esame i fondi pensione negoziali o chiusi, oltre alla quota del TFR, hanno la caratteristica di non poco conto di poter aumentare l'ammontare accantonato grazie ad una quota aggiuntiva di contribuzione.
Tale contribuzione non incrementa l'anzianità contributiva del lavoratore, ossia non aggiunge anni utili al raggiungimento del diritto a pensione, ma è una percentuale prevista dal fondo stesso che va solitamente calcolata sulla retribuzione utile a TFR che aumenta l'ammontare economico accantonato.
Esempio Lavoratore che aderisce ad un fondo di previdenza complementare anche con una quota aggiuntiva di contribuzione sia a proprio carico pari all'1%, sia a carico del datore di lavoro dell'1%. La quota mensile di TFR è pari a 100 euro e la retribuzione utile ai fini TFR è pari a 1.500 Euro sulla quale deve essere calcolata la percentuale aggiuntiva di contribuzione pari a 15 sia a carico del lavoratore sa a carico del datore di lavoro. Alla fine di ogni mese il lavoratore vedrà accantonato:
Lasciando il TFR in azienda mensilmente la sola quota che avrebbe accantonata sarebbe stata pari a Euro 100. |
Il vantaggio della deducibilità
Oltre all'incremento della propria posizione come riportato nell'esempio, un altro elemento importante che può indirizzare il lavoratore verso la scelta di adesione ad un fondo di previdenza è la deducibilità della contribuzione aggiuntiva calcolata.
Tale deducibilità è prevista dall'art. 10 DPR 917/86 e dell'art. 8, c. 4 e 6, D.Lgs. 252/2005 per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui, ottenendo in questo modo anche un beneficio fiscale.
La rivalutazione del TFR
Il TFR accantonato in azienda gode di una rivalutazione del fondo calcolata applicando un tasso costituito dal valore fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo secondo l'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Per questo motivo, al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto spetterà la liquidazione del capitale accantonato oltre alla rivalutazione.
L'adesione, invece, alla previdenza complementare determina una rivalutazione del capitale sulla base dell'investimento determinato dal profilo di rischio scelto dall'aderente, ad esempio obbligazionario piuttosto che azionario, determinando un andamento differente proprio a seconda dell'investimento.
Tassazione a confronto
Ultimo, ma non meno importante, l'aspetto del diverso impatto della tassazione a seconda della destinazione del TFR.
Sia che il trattamento di fine rapporto sia mantenuto in azienda, sia che venga scelto l'accantonamento all'interno di un fondo pensione la tassazione avverrà al momento della liquidazione.
Il TFR accantonato in azienda viene tassato con l'applicazione della tassazione separata, come previsto dal TUIR art. 17 e 19, con la consapevolezza che tale importo non è calcolato dal datore di lavoro in modo definitivo ma è previsto un possibile ricalcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla basse dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
In ogni caso l'aliquota applicata non è inferiore al 23% e l'impatto dipende proprio dall'aliquota media individuata sulla base dei redditi percepiti (a redditi elevati corrispondono aliquote IRPEF elevate).
Nel caso dell'adesione alla previdenza complementare, le somme liquidate al pensionamento, relativamente ai contributi versati dal 1° gennaio 2007, subiscono una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, se però, l'anzianità di partecipazione al fondo è superiore ai 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva adesione, sino al limite massimo di riduzione corrispondente al 6%, pertanto i lavoratori con 35 anni di partecipazione al fondo pensione avranno una tassazione applicata del 9% e non al 15%.
La differenza nell'impatto della tassazione è sicuramente notevole, oltre al beneficio ottenuto in costanza di adesione grazie alla deducibilità derivante dalla quota aggiuntiva, non prevista però nel solo caso di adesione con la quota di TFR.
L'anticipo della pensione
Tutti gli elementi finora analizzati concorrono a determinare un'integrazione della pensione di primo pilastro, possibile sia con l'accantonamento in azienda sia attraverso la destinazione ad un fondo pensione.
Ciò che, invece, non è possibile fare attraverso il TFR accantonato in azienda è sfruttare le possibilità di anticipo della pensione previste in modo esplicito per gli aderenti alla previdenza complementare.
Uno fra tutti è la “RITA” acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che permette agli iscritti alla previdenza complementare di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro, integrando il reddito, in attesa dell'accesso a pensione.
I requisiti per accedere a tale strumento sono almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare unitamente a:
In alternativa:
Il lavoratore avente i requisiti deve presentare domanda al fondo di previdenza complementare al quale è iscritto, in modo da ottenere una rendita economica temporanea, che viene decurtata dall'ammontare totale del capitale accantonato nel fondo, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
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Emilio Rocchini
- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Link Campus UniversityRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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