martedì 28/01/2025 • 11:34
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, interviene per delineare il campo di applicazione della speciale disciplina in materia di licenziamento collettivo dedicata alle imprese di grandi dimensioni che intendono procedere alla chiusura di una sede con licenziamento collettivo di almeno 50 lavoratori.
redazione Memento
Dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro di imprese di grandi dimensioni che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento collettivo di almeno 50 lavoratori, sono soggetti ad una speciale disciplina. Per imprese di grandi dimensioni si intendono quelle che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato mediamente almeno 250 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti (art. 1, c. 224-238, L. 234/2021).
In cosa consiste la procedura di tutela dei lavoratori?
I datori di lavoro interessati devono dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo - con almeno 180 giorni di anticipo - alla RSA o alla RSU, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle regioni interessate, al ministero del Lavoro e al ministero dello Sviluppo economico. La comunicazione deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti per GMO individuali o collettivi intimati senza questa comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni (dalla comunicazione) o dallo scadere del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di gestione degli esuberi sono nulli.
Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cessare l'attività, il datore di lavoro deve presentare ai soggetti destinatari di questa un piano (della durata massima di 12 mesi) per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura. Il piano indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione dei possibili esuberi (ammortizzatori sociali, ricollocazione presso altro datore di lavoro, incentivi all'esodo);
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego (formazione e riqualificazione professionale);
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo;
e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. I lavoratori interessati dal piano possono beneficiare dell'estensione della CIGS prevista in caso di accordo di transizione occupazionale e accedono al GOL
Il quesito posto al ministero
Al ministero del Lavoro è stato chiesto se tale disciplina debba essere applicata anche in caso di chiusura di distinte unità produttive ove in una sola di esse vengono licenziati più di 50 dipendenti.
Il parere del ministero del Lavoro
Il ministero, in prima battuta, ricorda come la disciplina appena descritta sia per legge obbligatoria in caso di licenziamento di più di 50 dipendenti.
Successivamente, vengono richiamati i principi cardine della L. 223/91 in materia di licenziamenti collettivi, che non possono non essere considerati per comprendere la necessità di applicazione della disciplina dettata dalla L. 234/2021.
Tra tutti deve essere valorizzato senza dubbio il principio che regola l'utilizzo dei criteri di scelta, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare, in caso di fungibilità, deve avvenire considerando tutte le unità produttive che fanno capo al datore di lavoro.
Tale principio è stato più volte riaffermato anche dalla Cassazione.
Per tutti questi motivi, il ministero del Lavoro ritiene che la speciale disciplina di tutela contenuta nella L. 234/2021 debba essere applicata anche nel caso in cui il datore di lavoro di una grande impresa proceda alla chiusura di più distinte unità produttive ove in una sola di esse vengono licenziati più di 50 dipendenti.
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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