lunedì 27/01/2025 • 12:16
Con Delibera 10 dicembre 2024, pubblicata in GU 24 gennaio 2025, la CONSOB ha stabilito l'importo per il 2025 del contributo di vigilanza, oltre ad aver chiarito i soggetti tenuti al versamento. Il pagamento può essere effettuato mediante avviso PagoPA o, per i soggetti esteri, mediante bonifico bancario.
redazione Memento
La CONSOB, con la delibera del 10 dicembre 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025, ha determinato l'importo del c.d. contributo di vigilanza dovuto per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 40 L. 724/94.
L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei 15 giorni antecedenti la scadenza e il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA. Le istruzioni di pagamento e i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it).
I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA. La descrizione della causale di versamento da indicare deve obbligatoriamente spettare il seguente formato: "codice causale"_2025_"codiceutente"_"codice pagamento". L'avviso contiene anche il codice utente con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.
La delibera contiene un elenco dei soggetti che sono tenuti al versamento alla CONSOB; nel dettaglio si tratta dei soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2025, al registro di cui al D.Lgs. 39/2010, che, alla stessa data:
Tali soggetti devo effettuare il versamento del contributo di vigilanza entro:
a) il 15 marzo 2025, qualora il bilancio dell'esercizio 2024 abbia data di chiusura antecedente al 31 dicembre 2024;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio avente data di chiusura 31 dicembre 2024, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2025, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.
Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 L. 724/94 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Fonte: Delibera CONSOB 10 dicembre 2024 (GU 24 gennaio 2025 n. 19)
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