martedì 28/01/2025 • 06:00
I datori di lavoro che impiegano complessivamente almeno 15 dipendenti devono comunicare entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale per i successivi adempimenti previsti per il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Il termine è perentorio e per l’inadempimento sono previste sanzioni.
I datori di lavoro che impiegano almeno 15 dipendenti a livello nazionale, devono trasmettere entro il 31 gennaio al servizio provinciale competente il Prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 9, c. 6, legge 68/99). I dati devono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e l'adempimento non va effettuato ogni anno ma solo quando, rispetto all'ultimo Prospetto inviato, siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Finalità
L'adempimento in esame è necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, per l'assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette in riferimento ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla legge 68/99.
Contenuto
Le informazioni minime contenute nel Prospetto, stabilite con DM Min. Lav. 22 novembre 1999, sono le seguenti:
Per quota di riserva si intende la percentuale di lavoratori con disabilità che le aziende sono obbligate ad assumere, in particolare:
Le aziende con oltre 50 dipendenti sono inoltre obbligate ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:
Computo dei dipendenti
I lavoratori rientranti nella base di calcolo a fini della quota di riserva sono:
Sono invece esclusi dall'organico i seguenti lavoratori:
È inoltre escluso dal computo il personale che opera nei seguenti settori:
Modalità di trasmissione
Il Prospetto informativo deve essere trasmesso esclusivamente attraverso l'apposita procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010 (art. 40, c. 4, DL 112/2008 conv. dalla legge 133/2008) e l'invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti costituisce inadempimento del relativo obbligo. Il termine è perentorio e non prorogabile nel caso cada di sabato o giorno festivo. Il Prospetto informativo può essere trasmesso direttamente dal datore di lavoro, oppure dai soggetti indicati nell'art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, legge 12/79 e l'accesso è consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID o CIE. In particolare, è possibile delegare la trasmissione del Prospetto a:
La procedura telematica consente di compilare un Prospetto informativo anche partendo da uno già inserito in precedenza.
Sanzioni
Per la violazione dell'obbligo dell'invio del Prospetto informativo, per i datori di lavoro soggetti a tale adempimento, è prevista una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo. La trasmissione di un Prospetto incompleto e privo delle indicazioni relative alle mansioni disponibili per i lavoratori disabili non rientra nella fattispecie del mancato o ritardato invio, ma integra la diversa violazione riconducibile alla mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, poiché incide sulla possibilità di effettivo avviamento lavorativo. La sanzione è comminata dall'Ispettorato territoriale competente in base alla Provincia in cui si realizzano le scoperture nell'avviamento al lavoro dei disabili, in ragione delle informazioni desumibili dai Prospetti inviati.
Infine, si ricorda che la rettifica o l'annullamento di un Prospetto già trasmesso è prevista solo in caso di errore e/o se l'adempimento non era dovuto.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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