sabato 25/01/2025 • 06:00
In caso di conversione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato per la nullità del termine finale apposto, lo stesso deve ritenersi come mai estinto, rimanendo invariato l'obbligo del datore di lavoro di versare i relativi contributi previdenziali. A dichiararlo è la Cassazione con ordinanza 10 gennaio 2025 n. 602.
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Un lavoratore aveva ottenuto, con sentenza pubblicata il 16 dicembre 2018 e passata in giudicato il 19 dicembre 2019, la conversione del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione risalente al 5 luglio 1995, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto alla reintegra, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In un successivo giudizio, giunto poi in appello, il lavoratore aveva chiesto la quantificazione dell'importo per il periodo dall'11 settembre 1995 al 5 marzo 2019 (data di effettiva riammissione in servizio), avanzando nei confronti della datrice di lavoro, in contraddittorio con l'INPS, “domanda riguardante la copertura assicurativa per il periodo di sospensione del rapporto ed altre subordinate volte al conseguimento della rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338/1992 in relazione a contributi prescritti ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da mancata copertura assicurativa integrale”.
La Corte distrettuale aveva respinto l'eccezione del lavoratore secondo cui il t...
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