La questione della decorrenza dei termini di prescrizione è quella su cui si è avvertita una forte spinta verso l'adeguamento delle discipline del codice civile alla condizione peculiare del lavoratore subordinato.
Occorre in tale contesto ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni del codice civile che lasciavano decorrere il termine di prescrizione in costanza di rapporto.
Una decisione questa che, muovendo dai principi costituzionali, ha valorizzato il fondamento secondo cui il lavoratore teme di far valere i propri diritti quando non ha una adeguata protezione contro il licenziamento illegittimo.
L'argomentazione adottata da tale storica decisione sarà il fondamento sul quale si svilupperà la giurisprudenza successiva.
La soluzione adottata dalla giurisprudenza costituzionale ha posto senza dubbio la necessità di individuare i rapporti di lavoro stabili al fine di individuare l'effettivo raggio di azione della decorrenza o meno della prescrizione in costanza di rapporto.
La giurisprudenza prevalente accolse una nozione forte di stabilità.
Il legame con il tema dei licenziamenti
Il tema della decorrenza della prescrizione si intreccia inevitabilmente con quello della disciplina dei licenziamenti.
Fino alla modifica dell'art. 18 St. lav. ad opera della Legge 92/2012, che ha fortemente inciso sulla disciplina sanzionatoria dettata da tale articolo la giurisprudenza e la dottrina erano giunte concordemente a ritenere che la decorrenza della prescrizione si avesse:
- i n corso di rapporto nei casi di applicazione dell'art. 18 St. lav. in ragione della garanzia di stabilità del rapporto (in quanto sanzionante l'illegittima del recesso sempre con la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento di tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione);
- a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di applicazione dell'art. 8 Legge 604/66, in ragione dell'assenza di stabilità (in quanto sanzionante l'illegittimità del recesso con la riassunzione o con il pagamento di una indennità risarcitoria, a scelta del datore di lavoro) nonché nei casi di recesso libero ex art. 2118 c.c.
La decorrenza della prescrizione
La riforma dell'art. 18 St. lav. ad opera della Legge 92/2012 ha riacceso il dibattito sulla decorrenza dei termini di prescrizione.
Si è diffusa la tesi che il rapporto di lavoro, anche quello sottoposto alla disciplina di cui all'art. 18 St. lav., ha perso con la riforma del 2012 i rigorosi requisiti di stabilità prefigurati dalla giurisprudenza e dunque i termini di prescrizione dei crediti di lavoro, sulla base della regola fissata dalla Corte costituzionale nel lontano 1966, sono destinati a non decorrere in costanza di rapporto.
Questa tesi ha trovato ulteriori conferme dopo la riforma del 2015 (D.Lgs. 23/2015) che ha rafforzato un modello di definitivo superamento della stabilità del rapporto di lavoro.
La riforma del 2015 ha infatti operato una notevole restrizione del campo di applicazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo.
La giurisprudenza della Cassazione
Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con una importante decisione del settembre 2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), sembra ormai essere giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre 2022, n. 36292).
Da tale constatazione la Cassazione ne fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» .
Molteplici sono le conseguenze di questa conclusione.
In particolare, anche per quei datori di lavoro nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 St.Lav. deve considerarsi che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre più durante il rapporto ma dalla sua cessazione.
Questo comporta una esigenza di verifica ed aggiornamento del rischio connesso a future rivendicazioni dei lavoratori anche a notevole distanza di tempo.
La dottrina si interroga su tale complessa questione ma il nodo va sciolto alla luce di una rilettura attenta di una disciplina dei licenziamenti, alla ricerca di una stabilità che, al momento, sembra non essere più quella di un tempo.
Sembra dunque chiudersi un cerchio: il tramonto della stabilità comporta che nel rapporto di lavoro, qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione non decorra più in costanza di rapporto di lavoro ma solo dalla sua cessazione.