venerdì 24/01/2025 • 10:49
L’INPS, con Circ. 23 gennaio 2025 n. 22, con riferimento alle pensioni della Gestione Separata, fornisce alcune indicazioni in ordine alla valorizzazione dei contributi maturati all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996.
redazione Memento
Con riferimento alla valorizzazione dei periodi esteri ai fini del riconoscimento della pensione in regime internazionale nella Gestione separata l’INPS ha già chiarito che la contribuzione estera non sovrapposta può essere utilmente presa in considerazione, se necessario, per il conseguimento del diritto alla pensione nella gestione medesima in regime internazionale.
A integrazione di queste istruzioni, con la Circolare in commento l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata.
Valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996
Qualora la legislazione di uno Stato membro UE preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto a pensione, l’Istituzione competente deve considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.
L’INPS precisa che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.
Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
La totalizzazione è possibile solo se in Italia risulti perfezionato in Gestione separata il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Considerazioni finali
Ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.
Nel caso in cui l’assicurato alla Gestione separata risulti iscritto, in Italia, anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo previsti dall’ordinamento italiano.
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Vedi anche
Il MEF, con DM 15 novembre 2024 pubblicato in GU 27 novembre 2024 n. 278, comunica le percentuali di variazione (definitiva per il 2024 e provvisoria per il 2025)..
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