lunedì 27/01/2025 • 06:00
In assenza di prova da parte del datore di lavoro in merito all’impossibilità oggettiva di concedere i permessi per allattamento nelle modalità richieste dalla lavoratrice madre, il diritto di quest’ultima a conciliare la vita familiare con quella lavorativa prevale sulle esigenze organizzative dell’azienda.
La lavoratrice è stata assunta con contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e svolge mansioni di addetta alle vendite. L'orario di lavoro è distribuito su cinque giorni alla settimana, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
Al rientro al lavoro - dopo aver fruito della maternità per tre mesi successivi al parto e del congedo parentale per ulteriori quattro mesi - la lavoratrice ha chiesto di fruire cumulativamente dei riposi giornalieri retribuiti, in modo da anticipare il termine della giornata lavorativa.
La lavoratrice ha giustificato la propria richiesta con la necessità di dover raggiungere l'asilo nido frequentato dal bambino (distante 30 minuti dal luogo di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici) prima della chiusura dell'asilo nido, alle ore 18, in modo da poter dedicare il resto della giornata alla cura del bambino.
Il datore di lavoro ha comunicato alla lavoratrice che la proposta di distribuzione dei riposi giornalieri non poteva essere accolta e ha proposto di fruire dei riposi per un'ora al mattino, tra le ore 11 e le ore 12, e per un'ora al pomeriggio, tra le ore 17 e le ore 18, per garantire la presenza di almeno due addette alle vendite nella fascia compresa tra le ore 17 e le ore 19, durante la quale si registra maggior afflusso di clientela e si effettuano le procedure di chiusura cassa.
La lavoratrice ha rifiutato la proposta di distribuzione dei riposi formulata dal datore, contestando che l'utilizzo dei riposi per un'ora al mattino e per un'ora al pomeriggio avrebbe, di fatto, vanificato la sua possibilità di accudire il proprio bambino, in quanto:
La lavoratrice ha ribadito, quindi, che per un effettivo godimento del diritto ai riposi giornalieri sarebbe stato necessario poter fruire dei riposi cumulativamente.
I riposi giornalieri per allattamento
La lavoratrice madre ha diritto a fruire di periodi di riposo giornaliero retribuito fino al primo anno di vita del bambino (c.d. permessi per allattamento) per assolvere alla cura del bambino (art. 39 D.Lgs. 26.3.2001, n. 151).
Se l'orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a sei ore, la lavoratrice madre ha diritto a due ore di permesso per allattamento per ogni giornata di lavoro (al contrario, la misura del riposo giornaliero retribuito si riduce ad una sola ora). Le ore di permesso per allattamento sono, inoltre, raddoppiate in caso di parto gemellare, a prescindere dal numero di figli nati.
Per consentire alla lavoratrice di provvedere alla cura del bambino, le due ore di permesso, se spettanti, possono essere fruite cumulativamente nell'arco della giornata.
Il bilanciamento tra esigenze organizzative e conciliazione vita lavoro
Se, da un lato, sussiste un diritto della lavoratrice di utilizzare i permessi per allattamento in modo da consentire di provvedere alla cura del bambino, d'altro lato, nella determinazione della distribuzione dell'orario dei citati permessi occorre tenere conto anche delle esigenze aziendali (art. 10 DPR 1026/76).
In caso di contrasto tra la proposta di distribuzione dei permessi avanzata dalla lavoratrice e quella, alternativa, del datore di lavoro, occorre effettuare un bilanciamento di interessi, anche alla luce delle circostanze oggettive e fattuali a supporto delle opposte prospettive.
Inoltre, nell'operazione di bilanciamento degli interessi non può non tenersi conto che il sacrificio imposto al datore di lavoro ha una limitata durata temporale, potendo la lavoratrice vantare il diritto ai permessi giornalieri retribuiti solo nel periodo compreso tra il rientro al lavoro dopo il periodo di astensione per maternità o per congedo parentale e il compimento di un anno di vita del bambino.
Alla luce di queste considerazioni, ove dalle circostanze di fatto non emerga un'oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di accogliere la proposta della lavoratrice di fruire dei permessi per allattamento cumulativamente, il diritto alla cura del bambino, della vita familiare e del rapporto madre-figlio prevale sulle esigenze organizzative del datore di lavoro e la lavoratrice potrà fruire dei riposi giornalieri secondo la distribuzione oraria dalla medesima proposta (Trib. Milano 9 ottobre 2024, n. 4411).
LA SOLUZIONE
Deve essere accolta la richiesta della lavoratrice madre di fruizione cumulativa delle due ore di permesso giornaliero per allattamento nel caso in cui, sulla base delle circostanze di fatto, tale modalità risponda alla necessità di garantire la cura del bambino e non sussistano ragioni aziendali oggettive che rendano impossibile l’accoglimento della richiesta.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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