giovedì 30/01/2025 • 06:00
Dal 2025 cambiano le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo: il professionista deve emettere la parcella solo quando il committente ha versato la ritenuta d'acconto. Con tale novità, il legislatore ha garantito maggiore equità e coerenza in fase di tassazione.
Con il D.Lgs. 192/2024, entrato in vigore l'1 gennaio 2025, sono cambiate alcune regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. E' noto che tradizionalmente, il reddito di un professionista si calcolava e si calcola ancora seguendo il “principio di cassa ”, il quale stabilisce che “il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo o negli altri articoli del capo V”.
Con le nuove disposizioni, il principio di cassa ha subito un ampliamento significativo, così regolamentato: “Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta”. Quindi, in questo modo è stato introdotto il principio di cassa allargato, con ciò che ne deriva. Questo comporta un cambiamento sostanziale di metodo nella registrazione della contabilità di un professionista, quale lavoratore autonomo. Se prima, i documenti sacri nella contabilità erano la parcella del professionista (brutalmente chiamata fattura elettronica) e l'estratto conto bancario intestato al professionista dal quale si evincevano le somme accreditate a seguito dei pagamenti effettuati dai clienti, oggi, tutto questo non basta. Il contabile del professionista che registra la contabilità nei registri IVA e prepara la dichiarazione dei redditi deve avere riguardo alla data in cui lo stesso cliente, ha corrisposto il pagamento della ritenuta d'acconto. Per evitare errori nella contabilità del professionista sarebbe alquanto utile che accanto alla parcella emessa e alla copia dell'estratto conto bancario del professionista ci fosse anche la copia della quietanza di versamento (modello F24) della contabilità del committente dal quale risulta la data del pagamento della ritenuta.
Concetto di principio di cassa allargato
Nel contesto del sistema fiscale italiano esistono due principi che sono basilari per la redazione della dichiarazione dei redditi. Abbiamo: principio di cassa e principio di cassa allargato, che racchiudono le regole valide per la stesura della dichiarazione dei redditi. Il principio di cassa allargato è costituito da un sistema contabile utilizzato per determinare le somme da versare ai fini fiscali e questo principio prevede che le operazioni attive devono essere contabilizzate quando si verifica l'effettivo incasso. L'applicazione di tale sistema richiede attenzione da parte del professionista perché costituisce deroga alle vecchie regole. Il principio di cassa, fino ad oggi, costituiva una pietra miliare; ci soffermiamo ora sul secondo principio, che rappresenta una novità assoluta che permette una flessibilità a tutta la registrazione della contabilità in capo al professionista. A partire dall'anno 2025 si volta pagina in quanto il professionista dovrà emettere la parcella solo quando il committente ha versato la ritenuta d'acconto. Con le ultime innovazioni non è consentita al contribuente-professionista la possibilità di considerare alcuni redditi come percepiti nell'anno fiscale in corso anche se il pagamento della prestazione fiscale viene corrisposto entro il 12 gennaio dell'anno successivo; ebbene tali corrispettivi non potranno essere inclusi nella dichiarazione relativa all'anno precedente. Con tale novità, il legislatore ha garantito maggiore equità e coerenza in fase di tassazione. Si imputano a ricavi i corrispettivi solo nell'anno in cui il sostituto d'imposta ha corrisposto il pagamento della ritenuta. Come si vede e con l'attuazione di tale riforma, l'ago della bilancia di tale principio è costituito dalla data in cui viene effettuato il pagamento della ritenuta d'acconto, che trascina appresso l'assoggettamento a tassazione dei compensi percepiti e che partecipa al reddito dell'anno in considerazione. Come già sottolineato, il motore che attrae la tassazione è l'anno in cui la ritenuta del 20% viene effettuata e non più l'anno in cui l'importo della prestazione è stato accreditato sul conto corrente del professionista. In questo modo si cambia il metodo di redigere la contabilità del professionista e, di conseguenza, di compilare la dichiarazione dei redditi. Ebbene, per evitare eventuali disguidi, il professionista dovrà pianificare con il proprio cliente la data di pagamento delle proprie prestazioni professionali, prevedendo una calendarizzazione ben precisa, cercando di non coinvolgere il mese di dicembre. Solo con una programmazione precisa, da ambo le parti, viene concessa altresì al cliente la possibilità di pianificare nei migliori dei modi i propri pagamenti aziendali. Siamo sicuri che in futuro il contenzioso fiscale, a tale riguardo, diminuirà.
Quando il professionista vorrà incassare il proprio corrispettivo, per evitare errori, dovrà emettere la parcella pro-forma, con lo scopo di ricordare al cliente la scadenza in corso. Il contabile del professionista dovrà tenere a bada tale data e controllare esattamente l'estratto conto bancario per sincerarsi del pagamento avvenuto. Quando l'accredito del corrispettivo è andato a buon fine, il professionista dovrà assicurarsi che sia già avvenuto il pagamento della ritenuta d'acconto, con il modello F24. A controlli avvenuti redigerà la parcella definitiva con data non anteriore a quella in cui è avvenuto il pagamento della ritenuta stessa. Per il professionista, il dovere di emettere la parcella scatterà dopo il pagamento della ritenuta stessa.
Alcuni esempi
Si riportano, di seguito, alcuni esempi:
Qui possono coesistere i due principi, vale a dire, di cassa e di cassa allargato. Sarebbe meglio per il committente della prestazione fiscale, non caricare di impegni finanziari il mese di dicembre, già carico per suo conto di adempimenti (stipendi, tredicesime, rate di mutuo da pagare, acconti d'imposta, tassa IMU ed altro ancora) e soprattutto perché con il 31 dicembre cambia l'anno. Con le nuove regole, il professionista scomputa la ritenuta d'acconto pagata dal committente proprio nell'anno in cui il corrispettivo è stato corrisposto. Solo in questo modo la ritenuta si detrae proprio nell'anno in cui avviene l'incasso del compenso, e non come prima, come ad esempio a dicembre. Ora la ritenuta è allineata temporalmente all'anno in cui il corrispettivo è stato incassato. Come ricavo, lo stesso interessava l'anno x, e la ritenuta veniva corrisposta nel primo mese dell'anno successivo. Come ben si vede c'era un disallineamento temporale tra l'incasso del corrispettivo e il pagamento della ritenuta.
Attendiamo chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per meglio interpretare le nuove regole.
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In un precedente contributo sono state esaminate le nuove regole generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introdotte nel TUIR dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, di riform..
Lelio Cacciapaglia
- Dirigente del Ministero dell'Economia e delle FinanzeRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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