giovedì 16/01/2025 • 14:36
L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 16 gennaio 2025 n. 1, ha chiarito che, in caso di fusione per incorporazione che comporta l'estinzione della società incorporata, non è possibile proseguire l'attività con la partita IVA di quest'ultima.
redazione Memento
Come chiarito con il principio di diritto n. 1 dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2025, per tutti i soggetti (residenti e non), la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto sia esso residente o la stabile organizzazione di un non residente. Pertanto, dal momento che la società incorporata viene meno al pari del proprio identificativo fiscale, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia.
Si ricorda che l'art. 35 DPR 633/72 stabilisce che le vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione per la quale deve essere utilizzato il modello AA7/10, reperibile sul sito AE.
Tale modello stabilisce anche che il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.
La sezione I del modello deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle 1: fusione, scissione totale, ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle 2: conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale).
La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).
La compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l'automatica cancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.
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Carlo Bertoncello
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