mercoledì 11/12/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate esamina un'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. Merger Leveraged Buy Out) a cui partecipa il medesimo soggetto che controlla la società target e la considera non abusiva (Risp. AE 9 dicembre 2024 n. 251).
Con la risposta a interpello del 9 dicembre 2024 n. 251, l'Agenzia delle Entrate analizza una complessa un'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (cd. Merger Leveraged Buy Out) a cui partecipa il medesimo soggetto che controlla la società obiettivo e ritiene che l'operazione complessiva non sia abusiva ma idonea a consentire il perseguimento di finalità economiche rilevanti per quanto riguarda la mancanza degli specifici profili di artificiosità.
Caso prospettato
La società ALFA è una società per azioni residente in Italia, facente parte del Gruppo BETA e nel contesto della transizione ecologica è nata l'idea di creare una Joint Venture paritetica in Italia tra:
A tal fine verrà costituita una NewCo (DELTA società obiettivo) in Italia mediante il conferimento di un ramo d'azienda di proprietà di ALFA e con un'operazione di acquisizione con indebitamento, a valle della quale, per effetto di un atto di fusione inversa, il veicolo acquirente sarà incorporato da DELTA. Si tratta di una classica operazione di Merger Leverage Buy Out (MLBO) che si sostanzia nell'acquisizione di una partecipazione totalitaria nella società obiettivo DELTA, da parte di un veicolo di investimento cui fanno capo i soci ALFA e GAMMA.
Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate se l'operazione di MLBO rappresentata integri una fattispecie di abuso del diritto con specifico riferimento alla deduzione, dal reddito della società obiettivo DELTA, degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto con gli istituti di credito per l'acquisizione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 96 TUIR.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il progetto di riorganizzazione rappresentato consiste in un'operazione straordinaria di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (cd. MLBO) a cui parteciperà il soggetto (ALFA) che già partecipa al capitale della società target (DELTA). Per effetto di tale riorganizzazione la società ALFA passerà da un controllo totalitario della società target ad uno congiunto con un nuovo socio (GAMMA).
In merito agli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti con soggetti terzi, la Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E ha riconosciuto l'inerenza per quelli contratti nell'ambito di tali iniziative imprenditoriali, essendo i prestiti ''funzionali all'acquisizione della target company, sia nell'ipotesi di fusione (tipica delle operazione di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l'opzione per il consolidato fiscale''. In quanto tali, detti oneri finanziari risultano deducibili nei limiti di cui all'art. 96 TUIR, salvo il rispetto, in caso di finanziatori soci di controllo non residenti, della normativa in materia di transfer pricing.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'operazione di Merger Leveraged Buy Out rappresentata non sia suscettibile di una valutazione antiabuso complessiva: all'effettuazione dell'operazione ha concorso il medesimo soggetto (ALFA) che già controllava direttamente la società target. Tuttavia, l'operazione di MLBO ha determinato un mutamento nel controllo della società target, da un controllo totalitario da parte di ALFA ad un controllo congiunto con un nuovo socio, GAMMA.
Pertanto, l'Agenzia ritiene che l'operazione complessiva non sia abusiva nelle sue modalità attuative e sia idonea a consentire il perseguimento di finalità economiche rilevanti per quanto riguarda la mancanza degli specifici profili di artificiosità.
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Carlo Bertoncello
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