venerdì 17/01/2025 • 06:00
La Legge di Bilancio 2025 contiene misure di contrasto all'evasione mediante sviluppo di banche dati per far emergere l'economia sommersa. In particolare, si prevede l'obbligo di collegamento fisico tra POS e ricevitore di cassa ai fini della raccolta dei dati dei corrispettivi delle operazioni B2C.
La Legge di Bilancio 2025 contiene alcune disposizioni che si propongono di contrastare l'evasione fiscale con il sempre più accentuato ricorso a strumenti elettronici e telematici idonei a far emergere l'economia sommersa. Tali norme possono essere ricondotte a due generi fondamentali di interventi:
Il presente contributo si sofferma sulle norme che rientrano nella prima categoria; alle altre disposizioni sarà dedicato un contributo successivo.
Rientrano nel primo gruppo le seguenti misure:
Interazione tra il processo di pagamento elettronico e di certificazione fiscale
L'art. 2 D.Lgs. 127/2015 ha disposto che chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l'emissione di fattura, deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L'obbligo equivale, per le operazioni B2C, a quello di fatturazione elettronica previsto dall'art. 1 dello stesso D.Lgs. per le operazioni B2B: attraverso tali strumenti, l'Agenzia acquisisce (con le sole eccezioni dettate per preminenti ragioni di privacy) i dati relativi alle operazioni effettuate ed ai pagamenti eseguiti, con o senza emissione di fattura.
La Legge di Bilancio 2025 rappresenta l'ultima evoluzione della materia.
Attraverso la modifica del terzo comma del citato art. 2 del D.Lgs., essa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati e la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, attraverso il collegamento permanente tra lo strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici (cd. POS) e lo strumento di cassa che registra e memorizza in modo puntuale e trasmette in modo aggregato i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.
Si introduce quindi un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico, in modo che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni essenziali di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che riguardano l'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri, facendo così emergere l'eventuale incoerenza tra incassi realizzati e scontrini emessi.
Viene adeguata di conseguenza la normativa sanzionatoria. In particolare:
Disposizioni in tema di locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi ed attività turistico-ricettive
Altre disposizioni, parimenti finalizzate a favorire la raccolta telematica dei dati e gli scambi informativi tra organi di controllo, interessano il settore, in rapida espansione e di crescente redditività, delle locazioni brevi e/o ad uso turistico.
Giova rammentare, a tal riguardo, che l'art. 13 ter c. 11 DL 145/2023, ha previsto che – per assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità - il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e detiene e gestisce la relativa banca dati.
Con riferimento a tali previsioni, il comma 78 dell'art. 1 della Manovra 2025 dispone che:
Il successivo comma 79 prevede inoltre l'interrelazione tra i controlli eseguiti a fini amministrativi ed i controlli fiscali. In base ad esso, infatti, gli organi di polizia locale comunicano all'Agenzia delle Entrate i risultati emersi dalle verifiche da essi effettuate sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o sulle unità immobiliari concesse in locazione, al fine del rafforzamento delle attività di analisi.
Interoperatività di banche dati
La cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni pubbliche e l'interoperatività delle banche dati ispira anche il comma 80 dell'art. 1 della legge in esame. La norma modifica l'art. 1 c. 8 D.Lgs. 127/2015, disponendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può accedere, unitamente all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di Finanza, ai dati della fatturazione elettronica, limitatamente alle cessioni di prodotti assoggettati ad accisa o assoggettati alle altre imposte indirette disciplinate dal D.Lgs. 504/1995 (t.u. accise). Di conseguenza, la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla pari dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuta ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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