mercoledì 15/01/2025 • 14:09
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 15 gennaio 2025 n. 5 , ha chiarito se, ai fini dell'erogazione ai dipendenti del fringe benefit, la carta di debito nominativa rientra nei documenti di legittimazione e se è dovuta dal sostituto d'imposta la ritenuta d'acconto sull'importo utilizzato dai dipendenti.
redazione Memento
Con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla carta di debito nominativa attraverso cui avviene l'erogazione ai dipendenti di fringe benefit è possibile riconoscere la funzione di documento di legittimazione. Pertanto, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, sull'importo utilizzato dai propri dipendenti per l'acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto (ai sensi dell'art. 23 DPR 600/73).
Nel caso di specie, il servizio welfare offerto dal provider prevede l'assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa attribuita ai dipendenti. Tale carta potrebbe essere utilizzata da questi ultimi solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell'assegnazione dei fringe benefit, ossia i beni e i servizi, messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. La carta non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato. La stessa non sarebbe monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro; sarebbe, cioè, preclusa qualsiasi operazione in moneta, come il prelievo o versamento del contante, il trasferimento di denaro a terzi, operazioni di rimborso e simili. La carta sarebbe, inoltre, nominativa, ossia utilizzabile unicamente dal dipendente, titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico; la stessa non sarebbe cedibile a terzi o commercializzabile. È previsto, altresì, il divieto di un utilizzo promiscuo della carta, ossia di utilizzo del budget di spesa figurativo, assegnato dall'Istante per la fruizione del fringe benefit, e di risorse diverse, come denaro e/o moneta elettronica estranei alle politiche di welfare aziendale.
Si ricorda che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51 c. 3 bis DPR 917/86).
Come chiarito nella Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E, le caratteristiche e le modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall'art. 6 DM 25 marzo 2016, che stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
I voucher non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili. L'oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.
In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, l'art. 6 c. 2 DM 25 marzo 2016 prevede che i beni e servizi di cui all'art. 51 c. 3 DPR 917/86 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo massimo previsto dalla normativa.
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