lunedì 13/01/2025 • 16:00
Con Risp. 13 gennaio 2025 n. 3, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di agevolazioni fiscali per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione, il cui verbale costituisce titolo per l'iscrizione della stessa ipoteca.
redazione Memento
Il quesito
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito relativo all'applicazione dei benefici fiscali relativi alla registrazione di un'ipoteca giudiziale come garanzia per un credito riconosciuto in un accordo di mediazione, come previsto dall'art. 17 c. 1 D.Lgs. 28/2010.
L'istante, nel caso di specie, ha cercato la mediazione per un debito di €21.155 dovuto dai debitori del suo defunto padre. Un accordo è stato raggiunto il 7 dicembre 2023, confermando il debito e delineando l'incapacità dei debitori di pagare immediatamente, impegnandosi a rimborsare entro cinque anni o alla vendita della loro proprietà.
L'istante intende registrare un'ipoteca giudiziale sulla proprietà dei debitori utilizzando l'accordo di mediazione come base legale. L'accordo di mediazione è considerato un titolo valido per la registrazione dell'ipoteca senza ulteriori verifiche del suo contenuto.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se la registrazione dell'ipoteca, basata sull'accordo di mediazione, qualifichi per le esenzioni fiscali previste dal citato articolo 17, comma 1, che esenta tutti i documenti relativi alla mediazione da bolli e altre tasse.
Esenzioni fiscali per la registrazione dell'ipoteca giudiziale
Il D.Lgs. 28/2010 fornisce un quadro per la mediazione finalizzato alla risoluzione di controversie civili e commerciali e definisce la mediazione e il ruolo dei mediatori, sottolineando che il processo di mediazione può durare fino a sei mesi e culmina in un accordo formale. Se viene raggiunto un accordo, deve essere documentato e può servire come titolo esecutivo per varie azioni legali, compresa la registrazione di un'ipoteca giudiziale.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate precisa che le esenzioni fiscali non si applicano alla registrazione dell'ipoteca giudiziale poiché avviene dopo che il processo di mediazione è concluso. La registrazione è considerata un'azione separata non direttamente legata al processo di mediazione, quindi non qualifica per i benefici delineati nell'articolo 17 in oggetto.
Nel dettaglio, si rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell'ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1 in commento non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'iscrizione ipotecaria che l'istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.
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