martedì 24/12/2024 • 06:00
Con istanza d'interpello una compagnia assicurativa di diritto francese, con sede secondaria in Italia, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute (Risp. AE 23 dicembre 2024 n. 269).
Premessa
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 23 dicembre 2024 n. 269, analizza due aspetti specifici della disciplina introdotta dall'art. 1 c. 89 Legge di Bilancio 2024 che ha modificato l'art. 25-bis c. 5 DPR 600/73 prevedendo, per taluni soggetti ivi indicati, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo art. 25bis.
Caso prospettato e quesiti
A seguito del venir meno dal 1° aprile 2024 del regime di esonero dell'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e mediatori di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, una compagnia assicurativa di diritto francese, con sede secondaria in Italia, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute.
Nel dettaglio, con il primo quesito è stato chiesto se sia applicabile o meno la ritenuta sulle provvigioni corrisposte agli intermediari che operano nel collocamento di:
Il dubbio che l'istante si pone è relativo al fatto di applicare o meno la ritenuta sulle provvigioni di intermediazione corrisposte ai partner che operano nella commercializzazione del prodotto (agente assicurativo, broker, agenzia di viaggi o utilities) nei casi in cui il canale di vendita della compagnia assicurativa non sia quello diretto bensì indiretto.
Ulteriormente, con un secondo quesito viene chiesto se fosse possibile evitare la registrazione delle fatture esenti (trattandosi di operazioni relative a intermediazione di prestazioni assicurative), emesse dalle agenzie di viaggio, considerato che il relativo costo transita in ogni caso a conto economico mediante il tool tecnico di portafoglio e che ai fini IVA la mancata registrazione non comporta alcun danno, né al contribuente né all'Amministrazione Finanziaria.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama l'art. 1 c. 89 Legge di Bilancio 2024, che ha modificato l'art. 25-bis c. 5 DPR 600/73 prevedendo, per taluni soggetti ivi indicati, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo.
La Circ. 21 marzo 2024 n. 7/E, intervenuta a commento della riforma legislativa, ha chiarito che:
La citata Circ. n. 7/E/2024 ha, altresì, chiarito che per garantire la parità di trattamento degli operatori, la predetta ritenuta deve applicarsi anche a “tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l'attività d'intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all'attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell'ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25-bis, comma quinto, che esercitano l'attività d'intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d'acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l'attività assicurativa”.
Con riferimento alle provvigioni dovute ai soggetti esercenti attività d'intermediazione assicurativa a titolo accessorio (nel caso di specie, agenzie di viaggio e utilities) si precisa che nella citata Circ. n. 7/E/2024 viene fatto riferimento ai soggetti iscritti al RUI, che rappresenta un elenco completo degli operatori attivi nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, al fine di includere nell'ambito applicativo della ritenuta in commento tutte le provvigioni afferenti all'intermediazione nell'attività assicurativa. Nella sezione e) del Rui sono tenuti ad iscriversi i “collaboratori degli Intermediari Assicurativi iscritti nella sezione A, B, D che operano al di fuori dei locali di tali Intermediari)” e nella sezione f) gli “intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 1, del CAP, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione”.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che nei confronti dei soggetti esercenti attività d'intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), anche laddove non iscritti al RUI, si applichi la ritenuta d'acconto, relativamente alle provvigioni afferenti all'attività accessoria d'intermediazione assicurativa.
In merito all'obbligo di registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio relativamente alle provvigioni loro corrisposte, oggetto del secondo quesito posto, l'art. 25 DPR 633/72 separa l'obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati dall'esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che la registrazione deve essere eseguita comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno; l'Agenzia delle Entrate precisa che, diversamente dal passato, ove la citata norma disponeva l'obbligo di annotazione, al più tardi, nella dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta sicché la registrazione era propedeutica al solo esercizio della detrazione attualmente detto obbligo ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti. Pure il successivo art. 36-bis nel disciplinare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta - con rinuncia al diritto alla detrazione dall'imposta eventualmente dovuta di quella relativa agli acquisti e alle importazioni dispone, comunque, l'obbligo di registrare gli acquisti. In definitiva, la richiesta di esonero non può, dunque, essere condivisa.
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