lunedì 13/01/2025 • 13:00
La pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle Linee guida sulla certificazione del TCF è stata resa necessaria a seguito dell'istituzione del regime di adempimento collaborativo con la Riforma fiscale. A chi sono rivolte le Linee guida e cosa deve riportare la Mappa?
Il regime dell'adempimento collaborativo è stato istituito nel nostro ordinamento dall'art. 3 e ss. D.Lgs. 128/2015 con il fine ultimo di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata con l'Amministrazione finanziaria per deflazionare il contenzioso e prevenire o favorire una risoluzione mediata delle controversie fiscali.
Al riguardo è stato previsto per i contribuenti la dotazione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato (di seguito anche “TCF”) con il conseguente recepimento delle potenziali modifiche del sistema adottato ritenute necessarie dagli uffici finanziari.
L'adesione al regime prevede l'emanazione di un Codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione.
Alla base del regime vi è infatti una totale trasparenza e fiducia reciproca mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva. Dall'altro lato - quello degli uffici finanziari - viene garantita una semplificazione degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime.
Linee guida: a chi sono rivolte?
Le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire le istruzioni per la costruzione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (Risk and control matrix standardizzata - di seguito anche “RCMs”) rivolte, in particolare, alle imprese operanti nel settore industriale.
Le istruzioni sono riservate ai “nuovi istanti” ovvero ai contribuenti che intendono fare nuova richiesta di adesione, possedendone i requisiti fra cui un volume di affari o di ricavi:
A titolo esemplificativo, possono accedere a tale regime anche i soggetti che fanno parte del Gruppo IVA di imprese già ammesse al regime indipendentemente dal volume di affari e di ricavi.
Si fa presente che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”), in possesso di un TCF già validato dall'Agenzia delle entrate in sede istruttoria di ammissione (c.d. Soggetti già aderenti), non sono tenuti a recepire lo schema proposto dalle Linee Guida. Essi potranno, comunque, utilizzare il documento come utile spunto per il miglioramento dei processi interni di gestione del rischio fiscale.
Mappa dei rischi e dei controlli fiscali
Come già ricordato nella Circ. AE 16 settembre 2016 n. 38, la Mappa deve riportare l'indicazione dei rischi fiscali, potenziali e attuali, che siano associati ai processi e alle attività aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell'implementazione del sistema e ritenuti tali da inficiare la corretta operatività fiscale dell'impresa, presente o futura.
Le informazioni richieste ai fini della predisposizione della Mappa sono raccolte all'interno di una matrice secondo una logica di tipo process based, in base alla quale a ciascun processo aziendale rilevante saranno associati i rischi fiscali che insistono sul processo stesso nonché i controlli diretti a mitigare tali rischi. Per ciascun processo aziendale andranno quindi individuate le singole attività che lo compongono (ad es. il processo CICLO ATTIVO verrà “spacchettato” in singole attività quali “Emissione fatture attive e note credito/debito”, “Operazioni con l'estero”, “Gestione dei documenti contabili” etc.)
In relazione a ciascuna attività la RCMs dovrà indicare la “Descrizione Rischio” ovvero i rischi fiscali che impattano sulla stessa. A ogni rischio dovrà essere associato un codice identificativo liberamente attribuito dal contribuente da indicare nel campo intitolato “ID rischio”.
Le Linee guida contengono una lista di rischi: questi dovranno essere contenuti nella Mappa anche qualora non riscontrabili in concreto in capo alla singola impresa. In tal caso il contribuente dovrà dare evidenza della presenza del rischio compilando l'apposito campo (“APPLICABILE”/“NON APPLICABILE”).
Tempi e modalità di invio della Mappa
Ai fini della predisposizione e dell'invio della Mappa, l'Agenzia delle entrate ha realizzato un servizio web, messo a disposizione dei contribuenti nell'area riservata del proprio sito istituzionale finalizzato ad includere le varie funzionalità per l'inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi all'adesione. Ad esempio, è possibile provvedere al:
La fruibilità di tali funzionalità è subordinata alla presentazione dell'istanza di adesione al Regime di adempimento collaborativo da parte del contribuente e al conseguente inserimento del relativo nominativo nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi che intendono aderire al Regime.
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Ignazio La Candia
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, MilanoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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