giovedì 16/01/2025 • 06:00
In tema di IVA, la Legge di Bilancio 2025 introduce l'imponibilità alla formazione resa alle agenzie per il lavoro. Novità anche per il meccanismo del reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e per le aliquote IVA sui corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide.
La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune novità in ambito IVA, relativamente:
Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 57-63 L. 207/2024) riguarda l'estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. Viene di fatto sostituita la lettera a-quinquies) dell'art. 17 c. 6 DPR 633/72. In attesa della piena operatività della norma, per le prestazioni di servizi in esame, prestatore e committente potranno optare perché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, solidalmente responsabile dell'IVA dovuta.
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
L'art. 1 c. 38-44 L. 207/2024 assoggetta ad IVA le prestazioni di formazioni rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ossia le Agenzie per il lavoro, da parte di Enti o Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito. L'intervento legislativo ha salvaguardato i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore della norma, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
IVA agevolata sull'attività alpinistica
L'art. 1 c. 64-65 L. 207/2024 riguarda, infine, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi di attività sportiva alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. In buona sostanza, viene modificato il numero 1-septies della Tabella A, Parte II-bis, DPR 633/72, che prevede l'erogazione dei corsi di attività sportiva invernale, impartiti anche in forma organizzata da iscritti in appositi albi regionali o nazionali - estendendo l'aliquota IVA del 5%, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta, anche ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.
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