mercoledì 08/01/2025 • 15:45
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 8 gennaio 2025 n. 2, ha chiarito che in presenza di un accordo di concessione da cui deriva una prestazione di servizi complessa non si può applicare l'esenzione IVA riservata alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.
redazione Memento
Con la risposta n. 2 dell'8 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione IVA di cui all'art. 36 bis DL 75/2023 spetta solo in relazione alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e non in presenza di una prestazione di servizi complessa derivante da un accordo di concessione.
Si ricorda che l'art. 36 bis DL 75/2023 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 D.Lgs. 36/2021, sono esenti dall'IVA.
La richiamata disposizione di cui all'art. 6 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative; cbis) enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.
Nella nozione di organismi senza fini di lucro possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, i sopra riportati enti di cui all'art. 6 e gli enti senza scopo di lucro come anche definiti nella Circ. AE 26 marzo 2008 n. 27/E e nella Circ. AE 10 dicembre 2010 n. 56/E.
In particolare, nella Circ. AE 26 marzo 2008 n. 27/E è stato precisato che l'assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un'espressa previsione che, nell'atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell'associazione. Si ritiene, peraltro, che detta previsione debba essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell'atto costitutivo o nello statuto, prevedano: l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall'ente; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. I predetti requisiti, oltre che risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.
Nel caso di specie, tramite un accordo il Comune concede in uso e gestione il Palasport all'Istante, per il periodo di un anno, unitamente all'affidamento alla stessa ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport.
Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la sorveglianza e il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, a sostenere tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Tale accordo prevede, inoltre, che l'Istante è autorizzato a effettuare pubblicità commerciale all'interno del Palasport; il Comune consente, quindi, all'ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico.
Come chiarito dall'AE, la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all'Istante costituisce una prestazione di servizi complessa che non può rientrare nell'esenzione IVA, non configurando prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.
Fonte: Risp. AE 8 gennaio 2025 n. 2
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