giovedì 02/01/2025 • 06:00
La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata oggetto di modifiche a opera del D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter), il quale è intervenuto sui profili sostanziali e procedurali dell'istituto, oltre che sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) rappresentano uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Sezione II, Capo I, Titolo IV del CCII - azionabile da qualsivoglia imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
La disciplina sostanziale è contenuta agli artt. da 57 a 64 D.Lgs. 14/2019 (invero l'art. 62 è dedicato alla convenzione di moratoria), ove in particolare vengono tipizzati gli ADR nella versione ordinaria e nella variante c.d. speciale: segnatamente ADR agevolati ed ADR ad efficacia estesa, disciplinati rispettivamente dagli artt. 60 e 61, nonché ADR aventi ad oggetto la ristrutturazione dei debiti fiscali e contributivi, disciplinati dall'art. 63 D.Lgs. 14/2019.
Le modifiche operate dal Correttivo ter
Con specifico riguardo alle modifiche diverse da quelle che hanno interessato la disciplina del trattamento dei crediti fiscali e contributivi contenuta all'art. 63 (già oggetto di precedente approfondimento), l'art. 16 del Correttivo ter è intervenuto sugli artt. 57, 58, 60, 61 e 64 D.Lgs. 14/2019.
Segnatamente:
1) il comma 1 ha modificato l'art. 57 nei seguenti termini:
- la lett. a) è intervenuta sul c. 2 al fine di rendere possibile l'applicazione della disciplina sulle operazioni societarie prevista per il concordato preventivo (CP), contenuta al novellato art. 116 D.Lgs. 14/2019, anche nell'ambito degli ADR;
- la lett. b), ha introdotto il nuovo c. 4-bis con l'espressa previsione di applicabilità degli artt. 99,101 e 102 D.Lgs. 14/2019 sull'accesso ai finanziamenti prededucibili disciplinati in punto di CP;
2) Il comma 2 ha modificato l'art. 58 (rinegoziazione degli ADR o modifiche del piano), chiarendo - in tema di procedimento di modifica del piano post omologazione - che la (eventuale) opposizione (alla modifica operata dal debitore) si propone con ricorso, riformulando il richiamo al procedimento dell'art. 48 D.Lgs. 14/2019 sull'omologazione degli ADR;
3) Il c. 3 è intervenuto sull'art. 60 (ADR agevolati) per meglio chiarire l'ambito di applicabilità dell'istituto. La novella, in particolare, ha precisato che la condizione di cui al c. 1 sub b) (funzionale – assieme a quella sub a) - a conseguire l'agevolazione della riduzione alla metà delle percentuali ordinarie richieste dall'art. 57 per il perfezionamento dell'ADR) è realizzata quando il debitore non abbia richiesto e/o abbia rinunciato a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 54”, sostituendo la generica espressione “misure protettive temporanee” e, dunque, chiarendo che le misure de quibus (oltre ad essere per definizione temporanee) sono tutte quelle previste e disciplinate dalla medesima norma richiamata, comprese le misure protettive atipiche;
4) Il c. 4 ha modificato l'art. 61 D.Lgs. 14/2019 (ADR ad efficacia estesa) nei seguenti termini:
- la lett. a) ha apportato modifiche al c. 2 dell'art. 61 mediante (i) il riferimento (nella lett. a) alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, in maniera uniforme rispetto alle altre disposizioni del D.Lgs. 14/2019 che menzionano tale documento e (ii) la specificazione (nella lett. d) che, quanto al trattamento dei creditori non aderenti, il confronto previsto dalla norma deve avvenire rispetto a quanto i medesimi riceverebbero “in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione”;
- la lett. b) è intervenuta sul c. 3 dell'art. 61 D.Lgs. 14/2019 correggendo l'erroneo riferimento alla comunicazione dell'opposizione, che va invece notificata ai creditori da parte del debitore (per consentire loro il pieno esercizio del diritto di opposizione), ed evidenziando altresì la possibilità per il tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare forme di notifica atipiche di cui all'art. 151 c.p.c. al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti;
- la lett. c) ha modificato il c. 5 dell'art. 61 al fine di uniformare la (precedente) menzione dei creditori finanziari rispetto a quella, più completa, inserita (anche) in altre parti del D.Lgs. 14/2019, includendo espressamente i “cessionari dei crediti” degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
5) il c. 7 è intervenuto sull'art. 64 D.Lgs. 14/2019 (Effetti degli ADR sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive) al fine di rendere la disciplina degli ADR omogenea e coerente con quella dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli effetti ad essi collegati ed alle norme sulla composizione negoziata della crisi (CNC).
In particolare:
- la lett. a) ha riformulato il c. 1, al fine di renderlo più chiaro, puntualizzando inoltre che il divieto di acquisizione di diritti di prelazione è collegato alla richiesta di azioni cautelari e protettive prevista dall'art. 54 c. 3 D.Lgs. 14/2019 (che consente all'impresa di chiedere tali misure durante le trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli ADR);
- la lett. b) ha modificato il c. 2 precisando che la piena operatività dei doveri di gestione da parte degli amministratori (art. 2486 c.c.) - nel periodo antecedente a quello in cui gli obblighi connessi all'integrità del capitale sono sospesi ai sensi del c. 1 dello stesso art. 64 - deve tener conto della previsione di cui all'art. 20 D.Lgs. 14/2019, ergo dell'eventuale CNC instaurata prima della domanda di omologazione degli ADR in relazione alla quale (anche) il menzionato art. 20, infatti, prevede la sospensione della disciplina civilistica sulle perdite del capitale;
- la lett. c) ha modificato il c. 3 al fine di (i) correggere il suo primo periodo, che, dopo aver fatto riferimento alla domanda di misure proposta ai sensi dell'art. 54 c. 3, menziona nuovamente la domanda di concessione delle misure, con formulazione che sembra ribadire il medesimo concetto due volte, nonché per (ii) esplicitare, per completezza di disciplina e per la maggiore efficacia dello strumento in esame, che le disposizioni ivi previste si applicano anche quando vi è il deposito della domanda di omologazione degli ADR.
- la lett. c), da ultimo, modifica la rubrica dell'art. 64 per renderla maggiormente coerente con il suo contenuto.
Entrata in vigore delle modifiche
Ai sensi dell'art. 56 c. 4 D.Lgs. 136/2024, le modifiche rassegnate si applicano agli ADR pendenti alla data di entrata in vigore del Correttivo ter (28 settembre 2024) e a quelli introdotti successivamente.
Peraltro, l'art. 8 DL 178/2024 (DL giustizia), pubblicato in G.U. n. 280 del 29 novembre 2024, con norma di interpretazione autentica, ha precisato che l'art. 56 c. 4 “si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso D.Lgs. 136/2024 (…) non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del D.L. 136/2024 sono fatti salvi i provvedimenti adottati”.
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