martedì 24/12/2024 • 11:13
Dal 1° novembre 2024 la competenza a esprimere un parere conforme alle proposte di transazione fiscale, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è dell'Ufficio Crisi di Impresa. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con Provv. 23 dicembre 2024 n. 456918.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 456918 del 23 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che dal 1° novembre 2024, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 63 D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio Crisi di impresa.
Tale ufficio è stato istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d'impresa di cui fa parte, nell'ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell'Agenzia n. 330807 dell'8 agosto 2024 e si occupa di fornire i pareri conformi alle proposte di transazione.
Il provvedimento in commento modifica parzialmente il provvedimento n. 21447 del 29 gennaio 2024 che, in attuazione dell'art. 63 D.Lgs 14/2019, aveva stabilito, nell'ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall'Agenzia (con falcidia del debito superiore al 70% e a 30 milioni di euro), che l'adesione alla proposta avveniva con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della direzione centrale Piccole e medie imprese. Tale ultimo ufficio è stato soppresso.
Si ricorda che alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale.
La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
È esente da imposta (ipotecaria) la costituzione di ipoteca volontaria su propri beni a garanzia del perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione di debiti tributari
di
Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista
Approfondisci con
La transazione fiscale è un istituto, disciplinato dall'art. 182-ter Legge Fallimentare, che ha lo scopo di normare la procedura che il debitore deve seguire per proporre il pagamento parziale o anche dilazionato all'Am..
Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.