lunedì 30/12/2024 • 14:09
L’INPS, con Mess. 27 dicembre 2024 n. 4468, comunica che dal 1° marzo 2025 i lavoratori che richiedono la NASPI e che sono in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, devono allegare alla domanda il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o il certificato rilasciato dall’INAIL.
redazione Memento
Il lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro può presentare domanda di accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 6, c. 1, D.Lgs. 22/2015, e la prestazione spetta dall'ottavo giorno successivo alla cessazione, oppure dal primo giorno successivo in caso di domanda presentata dopo l'ottavo giorno.
La NASPI in caso di malattia
L'INPS ha chiarito già con la Circ. 12 maggio 2015 n. 94 che, in caso di malattia comune indennizzabile dall'INPS o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile dall'INAIL insorti entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda di NASPI rimane sospeso per tutta la durata dell'evento di malattia o di infortunio, riprendendo a decorrere al termine degli eventi.
Se l'evento di malattia o di infortunio è concomitante alla cessazione del rapporto, la NASPI dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento, se la domanda è presentata entro tale termine, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata oltre l'ottavo giorno.
Accertamenti più celeri
Per evitare ritardi nell'istruttoria delle domande di NASPI, gli accertamenti medico legali sul riacquisto della capacità lavorativa vengono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST).
Tuttavia, per permettere una liquidazione della NASPI ancora più celere, l'INPS con il Mess. n. 4468/2024 comunica che, a partire dal 1° marzo 2025, per le richieste presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall'INAIL, il certificato definitivo rilasciato dall'Ente.
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