lunedì 30/12/2024 • 06:00
La fatturazione e registrazione degli acconti relativi a cessioni all'esportazione concorre alla formazione del plafond disponibile degli esportatori abituali se l'operazione è preordinata a una cessione all'esportazione non imponibile ai fini IVA.
L'art. 6 c. 1 DPR 633/72 stabilisce che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai n. 1) e 2) dell'art. 2 c. 1 DPR 633/72, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
L'art. 6 c. 4 DPR 633/72, in deroga alla previsione generale di cui sopra, stabilisce che se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati precedentemente o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Affinché l'acconto abbia rilevanza ai fini dell'imposta, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato la necessità che il pagamento anticipato sia collegato, prospetticamente, ad una operazione concreta e reale. A tal fine, è richiesto che tutti gli elementi che qualificano la futura cessione siano già noti alle parti e, in particolare, che – al momento del versamento dell'acconto – i beni siano individuati in modo specifico e non generico (C. Giust. UE 13 marzo 2014 C-107/13).
In tale evenienza, gli acconti incassati anteriormente al trasporto/spedizione dei beni in territorio extracomunitario beneficiano della non imponibilità di cui all'art. 8 DPR 633/72, essendo giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto avente per oggetto la cessione all'esportazione in regime di non imponibilità (Ris. AE 1° dicembre 2008 n. 456).
Come precisato dalla prassi amministrativa (Ris. Min. 7 settembre 1998 n. 125/E), al momento dell'incasso di ciascun acconto deve essere emessa e, successivamente, registrata la relativa fattura, con la dicitura “operazione non imponibile” e con l'eventuale riferimento normativo (art. 8 DPR 633/72 o art. 146 Dir. 2006/112/CE).
Riguardo al successivo momento del trasporto/spedizione all'estero dei beni deve essere emessa una fattura riepilogativa – senza l'addebito di alcun corrispettivo qualora il prezzo pattuito sia stato già integralmente versato in precedenza, ovvero con l'addebito del solo conguaglio del prezzo nel caso contrario – anch'essa non imponibile IVA, recante l'indicazione del prezzo complessivamente pattuito, nonché degli estremi, anche di registrazione, di tutte le fatture già emesse in relazione all'incasso degli acconti.
Tale fattura, finalizzata a documentare l'intero corrispettivo dei beni, è indispensabile per espletare la procedura doganale di esportazione.
La fattura riepilogativa va annotata nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 DPR 633/72) e concorre alla determinazione del volume d'affari limitatamente all'eventuale saldo del corrispettivo, mentre non concorre alla determinazione dello stesso, trovando annotazione in separata colonna del registro appositamente contrassegnata, nel caso in cui, essendo stato già fatturato l'intero corrispettivo, assolva l'unica funzione di documentazione dell'operazione ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.
LA SOLUZIONE
Per le cessioni all'esportazione che prevedono il trasferimento del diritto di proprietà del bene a seguito del relativo collaudo positivo da eseguirsi presso la sede del cliente, localizzata in territorio extra-UE, la fatturazione della cessione avviene in genere in più tranches, all'atto della corresponsione, da parte del cessionario, degli acconti contrattualmente convenuti e del saldo.
La fattura del saldo è emessa dopo il collaudo, al netto degli acconti già incassati e fatturati, riepilogati nella stessa fattura.
Fermo restando che questa tipologia di operazioni genera plafond per l'acquisto di beni/servizi senza applicazione dell'IVA, occorre stabilire quando il predetto plafond si forma, ossia se in corrispondenza dei singoli acconti fatturati, limitatamente all'importo fatturato, oppure solamente quando avviene il definitivo trasferimento della proprietà, per l'intero importo del corrispettivo contrattualmente pattuito.
Come chiarito dalla prassi amministrativa (Circ. Min. 10 giugno 1998 n. 145/E), il momento costitutivo del plafond è collegato alla registrazione, ai sensi dell'art. 23 DPR 633/72, delle operazioni, da effettuare in funzione della data di emissione della fattura.
L'adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in quanto il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale IVA; inoltre, comporta che, nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrano non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato, ma anche a quella del plafond.
Ne consegue, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond qualora l'operazione sia, nel suo insieme, preordinata ad una cessione all'esportazione di cui all'art. 8 DPR 633/72.
Resta inteso che, se l'operazione non va a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunatamente rettificato, determinando potenzialmente una situazione di splafonamento nel caso in cui il plafond disponibile nell'anno precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) sia stato interamente spese.
In questo caso, nei confronti dell'esportatore abituale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 c. 4 D.Lgs. 471/97, pari al 70% dell'IVA, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.
Tale violazione è, tuttavia, regolarizzabile e, in tal senso, sono stati forniti chiarimenti con diversi documenti di prassi che si sono susseguiti nel tempo (si veda, da ultimo, la Ris. AE 6 febbraio 2017 n. 16).
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Si chiede di conoscere quali sono i requisiti necessari per l’ottenimento dello status di esportatore abituale.
Vincenzo Cristiano
- Avvocato, Studio ACRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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