martedì 24/12/2024 • 11:44
Il MEF ha pubblicato il DM 20 dicembre 2024 recante varie disposizioni in tema di global minimum tax, tra cui il criterio forfetario per l'individuazione delle attività ausiliarie, il trattamento degli strumenti di copertura e le regole di conversione valutaria. Si attende la pubblicazione del Decreto in GU.
redazione Memento
In applicazione dell'art. 9 D.Lgs. 209/2023, il MEF ha pubblicato sul proprio sito il decreto del 20 dicembre 2024, ancora in attesa di pubblicazione in GU, che regola vari aspetti in materia di global minimum tax, di seguito analizzati nel dettaglio.
Fondi sovrani
Un Fondo Sovrano che soddisfa la definizione di entità statale non può essere una controllante capogruppo e non può essere considerato facente parte di un gruppo multinazionale o nazionale.
Criterio forfetario per l'individuazione delle attività ausiliarie
Le attività di una impresa o di un'entità a controllo congiunto il cui valore è detenuto al 100%, direttamente o indirettamente, da una o più organizzazioni senza scopo di lucro sono considerate ausiliarie se i ricavi complessivi delle entità del gruppo multinazionale o nazionale sono inferiori al minore tra:
a) l'importo di 750 milioni di euro;
b) il 25% dei ricavi del gruppo.
Trattamento degli strumenti di copertura
Su opzione esercitata dall'impresa dichiarante con validità per cinque esercizi, sono esclusi gli utili e le perdite su cambi che si riflettono neII'utiIe o nella perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto. Tale esclusione opera nella misura in cui:
a) l'utile o la perdita su cambi sono attribuibili a strumenti di copertura che coprono il rischio di cambio delle partecipazioni diverse dalle partecipazioni di portafoglio;
b) l'utile o la perdita su cambi sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo del bilancio consolidato;
c) Io strumento di copertura è considerato una copertura efficace secondo il principio contabile autorizzato utilizzato per la redazione del bilancio consolidato.
Annullamento del debito
Su opzione esercitata dall'impresa dichiarante con validità per un esercizio, è escluso l'effetto dell'annullamento di un debito, contabilizzato da un'impresa o da un‘entità a controllo congiunto neII'utiIe o nella perdita contabile netta dell'esercizio, ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di tale impresa o di tale entità a controllo congiunto al ricorrere delle seguenti condizioni alternative:
a) l'annullamento è la conseguenza di una procedura concorsuale o fallimentare prevista dalla legge, sotto la supervisione di un tribunale o di altro organo giudiziario nel Paese pertinente o in cui viene nominato un curatore fallimentare indipendente;
b) l'annullamento sorge a seguito di un concordato in cui uno o più creditori sono soggetti terzi ed è ragionevole concludere che il debitore si troverebbe in stato di insolvenza entro 1 2 mesi se non fosse per la rinuncia al credito concessa da uno o più dei soggetti terzi in base al concordato;
c) l'annullamento si verifica in presenza di passività nette.
Attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite
L'art. 29 c. 5 Iett. e) D.Lgs. 209/2023 non si applica nel caso di attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite, a condizione che il credito di imposta estero compensi il debito per imposte rilevanti relativo ad elementi di reddito inclusi nel reddito rilevante.
Regole generali di conversione valutaria
I calcoli per determinare l'utile o perdita rilevante e l'imposizione integrativa dovuta, in relazione ad un Paese, da un gruppo multinazionale o nazionale sono effettuati in base alla valuta da questi utilizzata nella presentazione del proprio bilancio consolidato. Ai fini del periodo precedente, non rileva la valuta locale adottata nel Paese di riferimento.
Regime transitorio di allocazione delle imposte rilevanti collegate a un regime CFC misto
Per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima di tale data e che terminano entro il 30 giugno 2027, l'imposta rilevante dovuta da un'impresa proprietaria in base ad un regime CFC misto è allocata all'impresa o all'entità a controllo congiunto, ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs. 209/2023 in proporzione al rapporto tra la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita alla singola impresa o entità a controllo congiunto di un Paese, detenuta dall‘impresa proprietaria, e la somma delle chiavi di ripartizione del regime CFC misto riferite a tutte le imprese o entità a controllo congiunto di quel Paese, detenute dalla medesima impresa proprietaria.
Fonte: DM 20 dicembre 2024
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Maria Eugenia Palombo
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