lunedì 30/12/2024 • 06:00
Il Decreto Flussi ha sicuramente snellito l'iter burocratico finalizzato al conseguimento del visto di ingresso da parte dei lavoratori stranieri, come la previsione della firma telematica del contratto di lavoro. Tuttavia, sarà determinante che le novità normative siano accompagnate dalla digitalizzazione della PA.
Il Decreto flussi ha introdotto disposizioni sulla gestione degli ingressi in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, con particolari novità per le procedure e tempistiche necessarie al rilascio del nulla osta all'ingresso del lavoratore straniero in Italia.
Il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi della riforma
Le novità legislative che si vanno ad esaminare devono essere inquadrate e coordinate, dal punto di vista sistematico, nell'ambito del Testo Unico in materia di Immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché della disciplina in materia di lavoro stagionale e lavoro domestico, settori questi particolarmente interessati dalle recenti modifiche, e della normativa penalistica che ai sensi dell'art. 603 c.p. sanziona il reato di caporalato o, più precisamente il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Centrale, nel perseguimento degli obiettivi di gestione dei flussi migratori, è la disciplina degli oneri formali e procedurali connessi al rilascio del nulla osta necessario affinché il lavoratore possa svolgere la prestazione sul territorio italiano. Su questo aspetto, il Decreto prevede da un lato uno snellimento degli oneri formali, dall'altro una nuova responsabilizzazione del datore di lavoro.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno secondo modalità telematiche
In primo luogo, alla luce delle modifiche apportate dal “Decreto flussi” al Testo Unico in materia di immigrazione, non è più necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5 bis del TUI con la presenza fisica, sia del datore di lavoro che del lavoratore, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ben potendosi le parti del rapporto di lavoro oggi avvalere di modalità telematiche per la firma del contratto, cioè della “firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata” ai sensi del nuovo sesto comma dell'art. 22 TUI. Contrariamente quindi alla precedente formulazione dell'articolo 22 comma 5 ter, in forza della quale il nulla osta sarebbe stato rifiutato o revocato laddove lo straniero non si fosse presentato presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di lavoro, tale effetto si verifica oggi solo “qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”. Pertanto, non è più richiesta la presenza fisica presso lo Sportello, ma è il datore di lavoro responsabile della tempestiva trasmissione del contratto.
La medesima procedura sarà estensivamente applicata anche all'ingresso in Italia delle categorie particolari di lavoratori di cui all'art. 27 TUI, e nello specifico all'ingresso dei dirigenti o del personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territori o di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; ai professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico oltre che ai collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; alle persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato; ai lavoratori marittimi e agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
L'interesse del datore di lavoro all'assunzione del lavoratore straniero
Un altro aspetto di novità é rappresentato dal fatto che al datore di lavoro è adesso richiesto non solo di assolvere all'onere formale della trasmissione del contratto allo Sportello ma anche di confermare il proprio interesse al rilascio del nulla osta, dunque alla sottoscrizione del contratto.
Una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione abbia concluso gli accertamenti necessari al rilascio del nulla osta all'ingresso del lavoratore straniero sul territorio italiano, ne darà infatti comunicazione al datore di lavoro che, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della medesima, dovrà confermare, ai sensi del nuovo art. 22 comma 5 quater del TUI la richiesta di nulla osta. In caso di mancata manifestazione da parte del datore di lavoro del proprio interesse a dare impulso alla procedura per il rilascio del nulla osta, dunque per l'assunzione dello straniero, la richiesta si intenderà rifiutata ed il nulla osta revocato.
Nel caso in cui invece il datore di lavoro confermi il proprio interesse a che venga rilasciato il nulla osta all'ingresso del lavoratore straniero in Italia, l'ufficio consolare preso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascio il visto di ingresso. Anche le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione si svolgeranno secondo canali informatici appositamente predisposti per le domande di visto di ingresso in Italia.
Preclusioni alla richiesta di nulla osta
Infine, il Decreto flussi stabilisce che al datore di lavoro è precluso procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla richiesta di nulla osta all'ingresso del lavoratore in Italia, dunque alla sua assunzione, in una pluralità di ipotesi. Innanzitutto, laddove il datore di lavoro possa soddisfare il suo bisogno di manodopera attingendo ai lavoratori già disponibili sul territorio nazionale (cosiddetto “labour market test”). Ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'articolo 22 TUI l'iter procedurale per assolvere a detta verifica è notevolmente semplificato da tempi più brevi entro i quali il Centro per l'impiego dovrà eventualmente comunicare al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano a svolgere le medesime mansioni per le quali si sarebbe invece rivolto a manodopera straniera.
La norma da ultimo citata stabilisce oggi che la verifica può dirsi esperita, con esito negativo, dunque potrà procedersi all'assunzione dello straniero ed al suo ingresso in Italia, una volta che siano trascorsi otto giorni, e non più quindici, dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero senza che il Centro per l'impiego abbia comunicato la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale a rendere la medesima prestazione.
In secondo luogo, il legislatore impedisce in maniera netta al datore di accedere all'assunzione di lavoratori stranieri nel caso in cui nel triennio antecedente, pur avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, non abbia poi sottoscritto il contratto di soggiorno.
Non ultimo, vi è il disposto dell'articolo 22 comma 2 ter ultimo periodo, a tenore del quale la richiesta di nulla osta è dichiarata irricevibile se a presentarla sia stato un datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, sia stata emessa condanna, anche non definitiva, o il solo decreto di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 600,601,602 e 603 bis del codice penale, e pertanto per le fattispecie di riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, acquisto e alienazione di schiavi, non ultimo il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Necessaria la digitalizzazione
Le novità legislative introdotte dal “Decreto Flussi” sono diverse ed impattano su diversi momenti dell'immigrazione lavorativa nel nostro Paese. Deve certamente essere salutato con favore l'obiettivo legislativo di snellire e razionalizzare l'iter burocratico finalizzato al conseguimento del visto di ingresso da parte dei lavoratori stranieri. Deve inoltre essere segnalata anche l'ampiezza delle modifiche al Testo Unico, che spaziano dagli aspetti più strettamente procedurali a quello di gestione e limitazione del flusso in ingresso con la conservazione, seppur alleggerito nei tempi, del “labour market test”, a quelli latu sensu sanzionatori per il datore di lavoro che sia stato rinviato a giudizio o condanno, seppur in maniera non definitiva, per i reati gravissimi di cui agli artt. da 600 a 603 bis c.p.
L'impegno verso la materia è certamente sintomatico di un bisogno di tutele e di certezze nella gestione di un fenomeno destinato a crescere, in particolare con riferimento a figure professionali che svolgano lavoro stagionale, lavoro domestico, o altri lavori di cura anche più qualificati. Determinante sarà, ai fini di una efficiente gestione dei lavoratori stranieri in ingresso, che le recenti modifiche legislative siano accompagnate da un rinnovato livello di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
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Francesco Geria
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