martedì 17/12/2024 • 10:23
I Consulenti del Lavoro, con Approfondimento 16 dicembre 2024, analizzano tutte le novità contenute nel Decreto Flussi, che recentemente è stato convertito in Legge: gestione degli ingressi dei lavoratori stranieri, tutela contro il caporalato e regolamentazione dei procedimenti giurisdizionali legati all’immigrazione.
redazione Memento
Dopo il passaggio in Senato, è definitiva la conversione in legge del “Decreto Legge Flussi”, D.L. n. 145/2024, il quale è stato approvato in data 4 dicembre 2024, con l'inserimento di alcune modificazioni, a opera della L. n. 187/2024.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro torna sul tema con un nuovo approfondimento, nel quale si integrano e aggiornano i chiarimenti contenuti sulla base delle novelle apportate in sede di conversione.
Di seguito sono sintetizzate e analizzate le novità di interesse per la gestione dei rapporti di lavoro con lavoratori stranieri.
Irricevibilità della domanda
Con la modifica del comma 2-ter, dell'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, così come inserito dall'art. 1, DL 145/2024, è meglio precisata l'ipotesi di irricevibilità della domanda per l'assunzione dello straniero, laddove è disposto che la stessa si configura qualora il datore di lavoro avesse presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, nel triennio antecedente la nuova presentazione, e all'esito della relativa procedura non avesse sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, senza quindi ultimare il procedimento di cui al surrichiamato comma 2-ter. In aggiunta, si estendono le ipotesi di irricevibilità della domanda per reati pregressi, anche qualora il giudizio non sia definitivo.
Scadenza dei termini per la trasmissione telematica
La trasmissione telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, deve avvenire entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale. Tale procedura è introdotta anche per gli ingressi per lavoro stagionale.
Precisazione sulle quote di ingresso per il 2025
Con le modifiche in sede di conversione, è precisato che il numero di istanze, a titolo sperimentale per l'anno 2025, per il rilascio al di fuori delle quote di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato sarà specificatamente entro il numero massimo di 10.000 istanze (e non astrattamente, anche per “un” numero inferiore, ma comunque nel limite di 10.000).
Riserva di una quota per l'ingresso delle donne
E' previsto esclusivamente per le lavoratrici una quota di ingressi riservata, pari al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze previsto per il “fuori quota” sperimentale.
Regolamentazione delle quote per il periodo 2026-2028
Si estende anche al triennio 2026-2028 la previsione per cui le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, vengano definite con DPCM.
Fonte: Approfondimento Fondazione studi CdL 16 dicembre 2024
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