sabato 21/12/2024 • 06:00
La Camera ha votato la fiducia sul DDL di Bilancio 2025. Tra le novità più rilevanti, il nuovo regime in vigore dal 1° gennaio 2025 per la gestione dei fringe benefit auto aziendali concesse ad uso promiscuo. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi dal 2025 è tassabile il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua pari a 15.000 km.
La Camera dei deputati, con 211 sì e 117 no, ha votato la fiducia, posta dal Governo, sul DDL di Bilancio 2025.
Il testo della Manovra, stando alle bozze attualmente in circolazione, prevederà tra le altre misure una rimodulazione della disciplina attualmente prevista in tema di fringe benefit derivante dalla concessione dell'autovettura in utilizzo promiscuo.
Il regime attuale
La fonte di legge è l'art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR ed è stata già oggetto di recenti modifiche, come anche risultante dall'attuale dettato della norma citata.
L'attuale disciplina prevede un valore a salire dell'importo del fringe benefit che si genera dalla concessione in uso promiscuo dell'autovettura, determinato in base al consumo del veicolo stesso.
In particolare, per i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, ed ulteriormente al 50% per valori di emissione compresi tra 160 g/km e 190 g/km ed al 60 % per valori superiori a 190 g/km.
La declinazione appena citata è da ricollegare al contesto di riferimento che trae origine dal principio di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR e quindi alla possibilità di riconoscere beni e servizi da parte del datore di lavoro (anche in via unilaterale e quindi prescindendo da classi omogenee, ovvero erogazione generalizzata a tutti i dipendenti) che non concorrono a formare reddito se inferiori ad una certa soglia, e che invece sono computate per intero al superamento di detto limite.
Sotto il profilo strutturale tale limite è pari a 258,23 €, sebbene la stessa Legge di Bilancio per l'anno 2025 sembri voler estendere il regime di miglior favore già previsto per l'anno fiscale 2024 (esenzione fino a 1.000,00 € elevati a 2.000,00 € per coloro che hanno figli a carico).
Essendo sottesa a tale logica, la concessione dell'autovettura ad uso promiscuo genera in generale un reddito imponibile nel momento in cui vengono superate le soglie di esenzione di cui all'art. 51, comma 3; al concretizzarsi di tale scenario sarà assoggettato l'intero importo del benefit.
Nel caso di autovetture concesse in uso promiscuo si è di fronte ad una somma imponibile virtuale (il reddito è costituito dalla possibilità di utilizzo dell'autovettura) che al superamento delle soglie di esenzione, ed in conseguenza del totale assoggettamento, genera trattenute di natura fiscale e previdenziale.
Le novità 2025
La norma contenuta nel DDL di Bilancio 2025 prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025 si assume il 50 % dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale pari a 15.000 km.
La finalità di detta previsione – contenuta nell'art. 7 della Legge di Bilancio per l'anno 2025 stando alle bozze attualmente in circolazione – è rintracciabile dall'incipit del medesimo articolo che ancora la volontà del Legislatore al raggiungimento di obbiettivi di transizione ecologica ed energetica, anche al fine di porre in essere adattamenti legati al cambiamento climatico.
Viene poi previsto l'abbattimento al 10 % a favore dei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ed al 20 % per quelli ibridi.
Confrontando il dettato dell'attuale testo dell'art. 51, comma 4, lettera a), con quello che sembrerebbe poter emergere dalla stesura della Legge di Bilancio per l'anno 2025, anche analizzandolo in combinato disposto con la parallela previsione inerente all'art. 51 comma 3 del TUIR, sembra emergere un rimodellamento del valore attribuito al fringe benefit, che quindi andrà ad impattare su quello che è il conseguente assoggettamento fiscale e previdenziale.
Ciò potrà avere un segno di duplice valore per i veicoli di nuova immatricolazione rispetto ai quali oggi si assume il 30 % ed il 60 % del valore.
Ulteriore considerazione è quella legata alla sensibile decurtazione rivolta a favore di veicoli esclusivamente elettrici, ovvero ibridi, per i quali a partire dal 1° gennaio 2025 sarà attribuito un valore inferiore a quello minimo attualmente previsto.
Anche in questo caso quindi, e con segno opposto, rispetto alla platea di tali veicoli si assisterà verosimilmente ad una rideterminazione al ribasso del valore del reddito generato dalla concessione del veicolo in uso promiscuo rispetto a quanto attualmente previsto.
Ultimo aspetto che è importante sottolineare è dato dal fatto che il superamento delle soglie di esenzione di cui all'art. 51 comma 3, in presenza di una pluralità di erogazioni di beni e servizi che sono attratti nella disciplina di cui al medesimo comma 3, ovvero del comma 4, si realizza anche attraverso il concorso tra le varie forme di erogazione potenzialmente attivabili.
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