venerdì 20/12/2024 • 06:00
Il rapporto di lavoro del socio lavoratore è oggetto di una specifica disciplina che delinea alcune particolarità gestionali rispetto al rapporto di lavoro subordinato, a partire dal diritto a prender parte alle scelte, agli utili e al rischio della cooperativa.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Tanto è previsto dall'art. 45 della Costituzione nell'ottica non solo di promuovere la cooperazione, ma soprattutto di garantire il carattere di mutualità e la cooperazione.
Tra le principali norme che hanno recepito il dettato costituzionale, per quanto attiene alle tematiche giuslavoristiche, si annoverano il codice civile, la Legge 381/91, in materia di cooperative sociali e la Legge 142/2001, recante norme in materia di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Particolarmente frequente è, infatti, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperative di lavoro, iscritte nella sezione dell'Albo nazionale "produzione e lavoro", che perseguono lo scopo di offrire occasioni di lavoro ai propri soci, possibilmente alle migliori condizioni di mercato.
Ma quali sono le particolarità che presenta il rapporto di lavoro del socio lavoratore e in cosa – principalmente e senza pretesa di esaustività - si differenzia dal rapporto di lavoro del lavoratore dipendente non socio.
La cooperativa
Occorrere premettere che la cooperativa è assimilabile ad una società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 c.c.). Trattasi di un'impresa avente la particolarità di essere costituita da soci che collaborano, al fine di mettere in atto scambi a condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbero sul libero mercato, se invece agissero distintamente gli uni dagli altri.
Per la precisione, si registrano tre distinte tipologie di cooperative, in base al rapporto mutualistico che sussiste tra la cooperativa ed il socio:
· le cooperative di lavoro, ossia delle realtà nella quale i soci lavoratori si uniscono per creare condizioni di lavoro migliori;
· le cooperative di supporto, configurabile allorquando le cooperative mettono in vendita sul mercato beni e servizi offerti dai soci che hanno costituito la cooperativa stessa;
· le cooperative di utenza, in cui i soci sono consumatori di beni acquistati dalla cooperativa o utenti di servizi che questa offre.
Si è soliti, inoltre, distinguere le cooperative, classificandole in relazione alla specifica attività compiuta: agricole, sociali, di consumo, della pesca, di produzione e lavoro, di trasporto.
Il socio
Per l'individuazione del socio lavoratore occorre far riferimento all'atto costitutivo che deve riportare l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.
Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i requisiti non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
In qualità di socio, il lavoratore:
a) concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Questi ultimi sono gli elementi che principalmente caratterizzano il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa dal lavoratore subordinato non socio, sintetizzabile nel suo diritto a prender parte alle scelte, agli utili e al rischio della cooperativa.
Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa
Il medesimo soggetto, pur rivestendo la carica di socio, può instaurare anche un rapporto di lavoro con la cooperativa. La materia del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è stata oggetto di riforma ad opera della Legge 142/2001.
A seguito della riforma anche al lavoro prestato in tali enti si applica la disciplina del lavoro subordinato. L'articolo 1 Legge 142/2001 stabilisce, infatti, che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma”.
La norma individua, quindi, in capo al medesimo soggetto due distinti e autonomi rapporti contrattuali, che si svolgono parallelamente, un rapporto associativo ed uno di lavoro. Resta tuttavia ferma l'importanza del rapporto mutualistico, trattandosi di un elemento generalmente preesistente al rapporto; sicché il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa potrà essere qualificato come tale solo nel momento in cui si è già costituito il rapporto associativo, come ha peraltro avuto modo di precisare il Ministero del lavoro (Circ. Min. Lav. 10/2024).
Il rapporto di lavoro tra cooperativa e socio può avere natura subordinata o autonoma (comprese le forme di collaborazione coordinata non occasionale), nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento interno delle cooperative. A seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, scattano gli obblighi e gli adempimenti di natura amministrativa, previdenziale e fiscale, nonché tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dai CCNL.
La cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore, in considerazione della richiamata duplicità dei rapporti, richiede la cessazione di entrambi i rapporti, quello di lavoro e quello sociale.
La cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia, non determina ex se il venir meno del rapporto sociale; viceversa, il venir meno del rapporto associativo determina necessariamente il venir meno del rapporto di lavoro (art. 5 Legge 142/2001).
Il recesso da parte del socio è previsto nella casistica indicata dall'atto costitutivo e nel regolamento interno e dalla legge e con le modalità ivi indicate.
L'esclusione del socio su iniziativa della cooperativa, invece, avviene nei casi previsti dal codice civile e nell'atto costitutivo. L'esclusione del socio, in particolare, è ammissibile nei casi:
· di grave inadempimento agli obblighi sociali o al regolamento o dal rapporto mutualistico, compresi i motivi che, secondo i criteri della legislazione lavoristica, possono configurare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
· previsti dallo statuto
· in cui sussistono motivazioni tecniche e organizzative. In pratica, si tratta di motivi che, secondo i criteri della legislazione lavoristica, possono configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, compresi quelli per i quali è ammissibile il ricorso ai licenziamenti collettivi.
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Paolo Laguzzi
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