mercoledì 18/12/2024 • 13:40
L'Agenzia delle Entrate,con Risp. 18 dicembre 2024 n. 266, ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di prezzo da transfer pricing, relativamente alla modalità di fatturazione delle transazioni intercompany.
redazione Memento
Aggiustamenti di prezzo da transfer pricing
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha esibito l'Accordo intercompany di fornitura e distribuzione che a suo dire regola le transazioni che effettua con Beta USA, sebbene lo stesso risulti stipulato da soggetti diversi e la sua validità sia cessata al 31 dicembre 2019.
Nel presupposto che detto Accordo sia tutt'ora valido e che effettivamente disciplini le transazioni intercompany tra la Società e Beta USA, si osserva che il paragrafo X evidenzia la volontà delle parti di stabilire il corrispettivo delle reciproche transazioni pari a quello di libera concorrenza. In particolare, il Fornitore (la Società) venderà i Prodotti al Distributore (Beta USA) in modo conforme allo standard di libera concorrenza, come declinato nell'allegato.
La remunerazione per tali Prodotti può essere modificata di volta in volta per riflettere correttamente un prezzo di libera concorrenza.
Per l'allegato dell'Accordo, i prezzi per i Prodotti acquistati dal Distributore saranno stabiliti annualmente in base ai Ricavi netti e ai Costi interni preventivati. I prezzi possono essere aggiornati più frequentemente se concordato tra Distributore e Fornitore. Nessuna disposizione dell'Accordo regola le relative modalità di fatturazione. Posta la decisione delle Parti di fissare il corrispettivo delle reciproche transazione in misura conforme all'arm's lenght principle, riguardo alle relative modalità di fatturazione, l'Istante riferisce che all'atto di vendita dei beni, emette una fattura per circa il 5% dell'ammontare totale effettivamente dovuto da Beta USA mentre il restante 95% dell'ammontare totale precedentemente non addebitato è fatturato in un momento successivo. Questa seconda fattura non è emessa per singola transazione, ma per periodo, dal momento che costituisce l'aggiustamento necessario per Beta USA al fine di raggiungere il margine operativo individuato dalla TP Policy. In sostanza, queste seconde fatture non includono il prezzo (corrispettivo) della merce venduta, ma parte del valore determinato in base alle unità di prodotto fabbricate in Italia in rapporto al totale delle unità di prodotto fabbricate e vendute (dalla Società) rispetto a tutti i Paesi UE e extra UE coinvolti finalizzato a mantenere il margine operativo della società Beta USA all'interno del range di valori individuato dalla TP Policy. In merito alla seconda fattura, la Società:
A ben vedere si tratta di affermazioni tra loro in contraddizione e che destano perplessità. In particolare, appare poco verosimile che l'intero importo fatturato a consuntivo, pari al 95% del valore TP, non sia rilevante ai fini IVA perché esclusivamente finalizzato ad aggiustare il margine operativo della controparte.
Se così fosse, il corrispettivo della transazione intercompany rilevante ai fini IVA sarebbe limitato al 5% del valore TP, cioè dell'ammontare totale effettivamente dovuto da Beta USA. Le perplessità sono alimentate anche dal fatto che, in sede di documentazione integrativa, l'Istante riferisce di aver cambiato modalità di fatturazione nei confronti americana a partire dal mese di novembre 2023. Da tale momento, la Società emette una prima fattura, all'atto dell'esportazione, per un importo pari al valore TP di vendita dei beni esportati, e successivamente una seconda fattura integrativa a titolo di TP adjustment.
Osservazioni
Quanto rilevato avvalora un comportamento delle parti, tenuto fino a novembre 2023, teso a fatturare il valore TP in 2 tranche:
Nonostante le transazioni intercompany tra l'Istante e Beta USA, unitamente ai relativi valori, siano ben individuabili perché essendo esportazioni sono tracciate in dogana, la Società non specifica quanta parte della seconda fattura è finalizzata a aggiustare il margine operativo della controparte e quanta funge da saldo dell'esportazione effettuata. Pertanto, in assenza di utili indicazioni al riguardo, si ritiene che l'intero ammontare della seconda fattura sia a saldo delle transazioni effettuate con Beta USA, cui consegue la rilevanza ai fini IVA di detto importo. Trattandosi di esportazioni, entrambe le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità ex art. 8 DPR 633/72. In merito alla modalità di fatturazione seguita post novembre 2023, l'Istante fornisce scarne informazioni e non allega alcuna utile documentazione, limitandosi a riferire che la prima fattura, emessa al momento dell'esportazione delle merci, comprende il valore TP di vendita dei beni, mentre la seconda fattura è integrativa perché include l'aggiustamento TP necessario per portare l'importo totale fatturato nei confronti di Beta USA al prezzo di trasferimento finale che, come già detto, è il valore TP. In base a queste informazioni è possibile ritenere che l'importo oggetto della seconda fattura non sia rilevante ai fini IVA se e nella misura in cui sia finalizzato ad aggiustare il margine operativo della controparte.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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