mercoledì 18/12/2024 • 11:09
L’INPS, con Mess. 17 dicembre 2024 n. 4301, fornisce alcuni chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili all’indennità per congedo di paternità obbligatorio.
redazione Memento
Con proprio Messaggio, l'INPS, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis D.Lgs. 151/2001, T.U. sulla maternità e paternità).
L'erogazione dell'indennità di maternità/paternità
Durante il congedo di maternità/paternità la lavoratrice/il lavoratore ha diritto a un'indennità a carico dell'INPS, spesso integrata dal datore di lavoro per previsione dei contratti collettivi. Il datore di lavoro è comunque tenuto al pagamento di alcune giornate non indennizzabili dall'INPS.
Condizione essenziale per poter usufruire dell'indennità è che all'inizio del periodo di congedo sussista un valido rapporto di lavoro. Non sono necessari requisiti di tipo contributivo o di anzianità assicurativa.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera (RMG) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di congedo.
Il termine di prescrizione
Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale (art. 6, ultimo comma, L. 138/43) previsto per l'indennità di malattia.
L'applicazione del termine di prescrizione breve all'indennità in oggetto trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l'indennità di paternità e di maternità e tra quest'ultima e l'indennità di malattia.
Il termine di decadenza
Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l'applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale (art. 47, c. 3, DPR 639/70). Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e considerata la ratio della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.
Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell'ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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