giovedì 19/12/2024 • 06:00
La riscrittura ad opera della Corte costituzionale del regime di esenzione da IMU per l’abitazione principale ha effetti anche per il passato al netto dei rapporti tributari “esauriti” ossia relativi ad avvisi di accertamento definitivi o sentenze passate in giudicato (CGT II Campania 4 dicembre 2024 n. 6829).
L'intervento della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 la Consulta ha di fatto stabilito che la norma secondo cui «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», andava sostituita con la seguente: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Con la riscrittura della disciplina agevolativa, la Corte costituzionale ha inteso eliminare disparità di trattamento ingiustificate che si verrebbero a realizzare distinguendo tra situazioni familiari/catastali del più svariato genere così riconoscendo, ad esempio, la possibilità dell'esenzione anche nel caso di coniugi aventi diversa residenza anagrafica nello stesso Comune o in altro Comune, in presenza dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica per il proprietario dell'immobile.
Il caso
La vicenda giunta all'attenzione dei giudici tributari concerneva il caso di una contribuente, che, a seguito della suddetta pronuncia della Consulta, chiedeva il rimborso di quanto corrisposto al Comune in conseguenza dell'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2017, emesso sulla base del precedente indirizzo giurisprudenziale. L'Ente emetteva provvedimento di diniego di rimborso in quanto il rapporto giuridico tributario, costituito dalla pretesa tributaria consolidatasi per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, non era più tangibile dagli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale, non potendosi gli stessi estendere ai rapporti d'imposta sorti in precedenza al pronunciamento, con la conseguente irretrattabilità del credito tributario in assenza di impugnazione dell'avviso.
Gli effetti dello “ius superveniens”
I giudici tributari, nel riconoscere alla contribuente il diritto al rimborso, hanno ricordato i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in relazione agli effetti retroattivi dello “ius superveniens”. In particolare, è stato fatto riferimento all'ordinanza n. 8747/2021 della Consulta nella parte in cui ha osservato che "il contribuente ha diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorché vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l'esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza , ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92". Citate anche le ordinanze n. 32339/2022 e n. 2747/2023 della Corte di Cassazione in cui, dando attuazione alla sentenza della Consulta, è stato chiarito che la pronuncia di incostituzionalità, oltre a modificare la disciplina vigente, ha anche effetti retroattivi (e quindi nei giudizi in corso vanno applicate le norme come risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale), potendo, pertanto, essere presentate le istanze di rimborso per l'IMU precedentemente versata e non più dovuta alla luce della disciplina derivante dalla pronuncia di incostituzionalità, entro cinque anni dal versamento, essendo il rimborso precluso per i rapporti esauriti, ossia relativi ad avvisi di accertamento definitivi o sentenze passate in giudicato.
A fronte dei richiamati principi e chiarimenti, i giudici campani hanno ritenuto sfornite di pregio le eccezioni del Comune a fronte del comportamento del contribuente che aveva presentato domanda di rimborso dopo soli 67 giorni dall'avvenuto pagamento e dopo 54 giorni dal deposito della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, e quindi in presenza di un rapporto giuridico tributario “riaperto” dallo ius superveniens e che non poteva dirsi già “esaurito”.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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