martedì 17/12/2024 • 07:31
Con la Risp. 16 dicembre 2024 n. 259, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di raggruppamento temporaneo di imprese, relativamente a fatturazione della quota per adeguamento prezzi finanziato con il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
redazione Memento
Il raggruppamento temporaneo cui partecipa l'istante sembra non avere rilevanza esterna in quanto, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo, il raggruppamento non instaura alcuna società di fatto fra le imprese, né determina di per sé una organizzazione o associazione fra le stesse, ognuna delle quali conserva, pertanto, la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Il medesimo atto dispone, altresì, che l'istante, in qualità di mandataria, può coordinare l'invio delle fatture emesse dalle Imprese riunite ai Committenti, sollecitare i pagamenti, incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, dando quietanza dei pagamenti ricevuti e provvedendo a versare il corrispettivo spettante alle Mandanti in proporzione alle prestazioni eseguite.
Pertanto, con la risposta del 16 dicembre 2024 n. 259, l'Agenzia delle Entrate precisa che secondo quanto precisato da ultimo con la risposta ad interpello n. 47/2024, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. In alternativa, la medesima può, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ''in nome e per contro degli altri'', dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 c. 1 e 2 lett. n) DPR 633/72. Tale obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti ricorre anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di ''revisione prezzo'' con le modalità descritte nell'istanza.
Al riguardo, si evidenzia che tale modalità di fatturazione non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 DM 381/2022, secondo cui, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 4, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.
La predetta disposizione, infatti, disciplina solo l'aspetto finanziario, ossia le modalità di erogazione dei fondi pubblici, e non anche una gli obblighi di certificazione dei medesimi, sicché non è consentito derogare alla disciplina fiscale innanzi richiamate per esigenze di carattere tecnico concernenti l'utilizzo della piattaforma ministeriale (che prevede l'inserimento di una sola impresa destinataria delle risorse del Fondo). Pertanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità sopra descritte, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture con le risorse provenienti dal Fondo sia eseguito direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti.
Resta fermo che, il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini IVA e il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie e in capo al Comune, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo.
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