venerdì 13/12/2024 • 15:18
L’INPS, con Mess. 13 dicembre 2024 n. 4254, specifica come calcolare la misura dell’indennità NASPI spettante al lavoratore che, negli ultimi 4 anni, non ha percepito alcuna retribuzione utile poiché posto in CIG a zero ore.
redazione Memento
L'INPS, con Mess. 13 dicembre 2024 n. 4254, interviene per specificare le modalità di calcolo della NASPI che spetta ad un lavoratore licenziato che non ha, nel quadriennio di osservazione utili ai fini del calcolo, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell'INPS.
Come viene calcolata la NASPI?
La NASPI è rapportata ad una base di calcolo data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nell'UniEmens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in UniEmens settimane di tipo X o 2).
Nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo così ottenuto per il divisore 30. Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (Circ. INPS 12 maggio 2015 n. 94).
Il caso del lavoratore in CIG a zero ore
In caso di lavoratore in CIG a zero ore (cioè senza alcuna ora di prestazione lavorativa) è impossibile ricavare le retribuzioni utili al calcolo della NASPI, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASPI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (13 settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata dell'indennità.
Pertanto, in questo caso, si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell'imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte o dall'azienda (e poi da questa conguagliate) o direttamente da parte dell'INPS.
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