lunedì 16/12/2024 • 06:00
Gli smart workers che svolgono attività lavorativa in Italia per una parte dell'anno possono acquisire la residenza fiscale in base alle nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2024. Il trattamento tributario dipende da vari fattori, tra cui il numero di giorni di presenza fisica in Italia.
I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 4 novembre 2024 n. 20, in materia di residenza fiscale, a seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2024 delle nuove regole, offrono spunti preziosi per affrontare un tema pratico di grande rilevanza e crescente attualità: lo smart working svolto dall'Italia da parte di lavoratori che scelgono di lavorare, in modo più o meno stabile, sul territorio italiano per datori di lavoro non residenti.
Tali lavoratori in smart working in Italia, al pari della generalità dei contribuenti, sono considerati residenti fiscali secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2024 se, per la maggior parte del periodo d'imposta, soddisfano una delle seguenti condizioni:
La nuova formulazione normativa, diversamente della previgente che si rifaceva alla nozione di domicilio contenuta nel codice civile, introduce una definizione autonoma di domicilio. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del TUIR per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
La definizione di domicilio introdotta nella normativa fiscale, a parere di chi scrive, non rappresenta un cambiamento significativo rispetto all'evoluzione giurisprudenziale, che già tendeva a considerare le relazioni personali come criterio determinante per stabilire la residenza fiscale. Una novità rilevante, invece, è il declassamento dell'iscrizione anagrafica a presunzione relativa di residenza fiscale. Il sistema precedente aveva spesso portato a un ampio contenzioso con persone che, pur avendo lasciato l'Italia o essendo presenti in modo intermittente, risultavano ancora iscritte all'anagrafe.
Un'altra novità di rilievo è l'esplicito inserimento della presenza fisica in Italia come condizione che determina la residenza fiscale nel Paese. Se tale presenza si protrae per la maggior parte dell'anno, si configura la residenza fiscale dello smart worker. Questa condizione, assente nella precedente formulazione normativa, anche se a livello applicativo e interpretativo della norma ha sempre avuto un ruolo, rappresenta un cambiamento significativo, con importanti implicazioni pratiche per gli smart worker che operano dall'Italia per datori di lavoro non residenti, soprattutto alla luce della modalità con cui vanno conteggiati i giorni di presenza in Italia.
In particolare, la determinazione della maggior parte del periodo d'imposta, necessaria per verificare se si soddisfi anche una delle condizioni che determinano la residenza fiscale, avviene sommando i giorni di presenza in Italia. Pertanto, 183 giorni (184 nell'anno bisestile) sono sufficienti per considerare che si sia trascorsa la maggior parte del periodo d'imposta in Italia. Tuttavia, nel computo di un giorno di presenza vanno tenute in considerazione anche le frazioni di giorno, il che significa che anche un'ora o una frazione di ora nel territorio italiano comporta il conteggio di un giorno intero ai fini della verifica.
La Circolare in esame fornisce un esempio significativo sul concetto di frazioni di giorno, chiarendo che un individuo che atterra in Italia alle ore 23:00 di una giornata deve includere quel giorno nel conteggio per determinare la maggior parte del periodo d'imposta, anche se ha trascorso in Italia un'ora.
Residenza e obblighi sui redditi
Tralasciando gli aspetti pratico applicativi legati agli obblighi di sostituzione di imposta, che non sono oggetto dell'odierno caso, così come le questioni previdenziali.
La residenza fiscale comporta per il lavoratore l'obbligo di pagare le tasse in Italia sui redditi ovunque prodotti, non solo quelli derivanti dall'attività lavorativa svolta sul territorio italiano.
Tuttavia, la normativa domestica italiana appena richiamata può essere derogata dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, che potrebbero prevedere una diversa attribuzione della potestà impositiva tra l'Italia e l'altro Stato contraente. Aspetto da valutare sul caso specifico e andando a vedere quale è la convenzione da applicare in base allo Stato di provenienza dello smart worker.
LA SOLUZIONE
Si analizza il seguente caso specifico utilizzando la seguente checklist.
Uno smart worker proveniente da un altro Stato trascorre in Italia 30 giorni lavorando in smart working 25 giorni. La domanda cui si deve rispondere nel caso pratico riguarda la determinazione della residenza fiscale e il trattamento dei redditi prodotti in Italia.
Applicando la checklist, si rientra nell'ipotesi n. 1, ossia presenza in Italia inferiore a 183 giorni. In assenza delle altre condizioni che determinano la residenza fiscale (domicilio, residenza ai sensi del codice civile, iscrizione anagrafica), il lavoratore non è residente fiscale in Italia. Inoltre, la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile al caso stabilisce che il diritto di tassare i redditi prodotti in Italia spetta al Paese di provenienza del lavoratore (dove è residente). Di conseguenza, in Italia non vi sarà tassazione sui redditi prodotti.
Numero di Giorni di Presenza in Italia |
Check |
Implicazioni Fiscali |
1) Inferiore a 183 giorni |
Si |
Se le altre condizioni (domicilio, residenza ai sensi del codice civile, iscrizione anagrafica) non sono soddisfatte, il lavoratore non è residente fiscale e sarà soggetto a tassazione in Italia solo sui redditi di lavoro prodotti in Italia, a meno che ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizione il diritto a tassare tali redditi prodotti in Italia non rimanga in capo allo Stato estero di provenienza del lavoratore. |
2) Inferiore a 183 giorni |
No |
Lo smart worker è residente fiscale in Italia e deve pagare le tasse sui redditi ovunque prodotti, salvo che una convenzione contro le doppie imposizioni preveda un trattamento diverso. |
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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