lunedì 16/12/2024 • 06:00
La presunzione giurisprudenziale di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa non è condivisibile se basata solo sul dato relativo allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore (CGT II Lombardia 3 dicembre 2024 n. 3156).
Il caso
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso a suo carico, ai fini Irpef, dall'Agenzia delle Entrate e conseguente all'accertamento del maggior reddito imputato alla società in cui egli deteneva una quota di partecipazione pari al 30%. Nel prodromico accertamento emesso nei confronti della società e in virtù dalle continue perdite gestionali causate da un elevato costo del personale, l'Ufficio aveva ritenuto la gestione antieconomica (e quindi anomala), rideterminando induttivamente i ricavi sulla base degli studi del settore di riferimento (i.e. installazione di impianti elettrici, idraulici e di condizionamento). In particolare, al volume degli affari erano state applicate percentuali di ricarico desunte dalla redditività media stabilita unilateralmente nella misura del 26%, di soggetti dello stesso settore e circoscrizione territoriale. Con il correlato accertamento e in relazione alla ritenuta sussistenza di una ristretta base societaria, l'Ufficio aveva presunto l'attribuzione e distribuzione ai soci degli utili extrabilancio conseguiti ed accertati, così gravando il contribuente dell'onere di fornire l'eventuale prova contraria. Nelle proprie difese, il ricorrente invocava la violazione del divieto di doppia presunzione (cd praesumptio de praesumpto) nonché produceva in giudizio la sentenza della medesima Corte lombarda che aveva annullato l'accertamento a carico della società - di cui era socio il ricorrente - riconoscendo, in fatto, la crisi di settore e richiamando, in diritto, la giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che, in presenza di scritture contabili formalmente corrette, l'Amministrazione finanziaria, per poter rettificare in via induttiva il reddito del contribuente, deve istaurare con il medesimo uno specifico contraddittorio sull'argomento, adducendo dati ed elementi che possano essere oggettivamente analizzati e valutati. Stigmatizzando la debolezza dell'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore (presunzione semplice), i giudici osservavano, altresì, che l'Ufficio, nel ricorrere ad elenchi di imprese-campione, avrebbe dovuto specificarne l'identità, le modalità di scelta e la rispondenza alla struttura d'impresa della società accertata.
Il divieto di doppia presunzione
Nell'accogliere le doglianze del contribuente, i giudici hanno preliminarmente evidenziato la mancata instaurazione da parte dell'Ufficio del contraddittorio preventivo obbligatorio in materia di accertamento dei maggiori ricavi induttivamente determinati desunto da studi di settore, talché la sua omissione rendeva nullo il procedimento di accertamento (Cass. Ordinanza 1° marzo 2023 n. 6133). La Corte lombarda ha, comunque, affermato di non condividere la ricostruzione effettuata dall'Ufficio, basata solo sul dato relativo allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore, poiché l'accertamento così effettuato costituiva un semplice indizio che da solo, “in primis”, non configurava ipotesi di gravità, precisione e concordanza ed, “in secundis”, determinava la totale mancanza di qualsiasi riferimento alla situazione fattuale, essendo basato sull'incongruità dei ricavi calcolati per l'anno accertato rispetto allo studio parametrico e sull'antieconomicità aziendale, presi a riferimento della presunta evasione (Cass. SS.UU. n. 26635/2009).
Il giudicato esterno, quale interesse anche pubblico
Da ultimo, i giudici d'appello hanno attribuito valore di “giudicato esterno” alla sentenza della stessa Corte, prodotta nel corso del giudizio dal contribuente, favorevole alla società di cui il ricorrente era socio. «La predetta sentenza, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, riguarda la stessa materia della distribuzione degli utili derivanti da accertamento basato su studi di settore, relativi a società a base ristretta sociale. Il giudicato esterno rappresenta un interesse pubblico e non patrimonio esclusivo delle parti, soggettivamente ed oggettivamente connesso ed applicabile a questo Giudizio, e corrisponde a un preciso interesse pubblico, volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem” (Cass. n. 16589/2021).
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Valeria Nicoletti
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