venerdì 13/12/2024 • 06:00
Dicembre è da sempre un mese denso di giornate festive. In questo mese si concentrano infatti diverse festività nazionali e religiose e, in base alla dislocazione territoriale dell'azienda, per alcuni anche la ricorrenza del Santo patrono. Quali sono le festività da retribuire e come vanno gestite in busta paga?
Le festività sono, di base, previste per legge (legge 27 maggio 1949, n. 260). I CCNL oltre a elencare le festività retribuite, stabiliscono i criteri per la determinazione della retribuzione dovuta al lavoratore.
In base alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sono considerati giorni festivi, oltre a tutte le domeniche, le seguenti giornate:
Sono previste particolarità per i lavoratori praticanti religioni diverse da quella cattolica.
Le festività di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (fatta eccezione per il Comune di Roma, essendo considerata festa del Santo Patrono) sono state soppresse: in sostituzione, la stragrande maggioranza dei CCNL riconosce 4 giornate o 32 ore di permesso retribuito.
La festività del 4 novembre è invece spostata alla prima domenica del mese.
A tutte queste festività si aggiunge infine la festività del Santo Patrono, la cui ricorrenza cambia in base alla sede di lavoro. Tale festività è regolata dalla contrattazione collettiva che normalmente riconosce al lavoratore che non effettua la prestazione lavorativa la normale retribuzione.
Solo per citare qualche esempio tratto dai CCNL:
Alimentari – Industria
Il CCNL considera giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e cioè:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali del: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
c) le festività infrasettimanali: Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì dopo Pasqua, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre). S. Natale (25 dicembre), 26 dicembre.
Lo stesso CCNL considera festività il S. Patrono del luogo ove il dipendente lavora salvo disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera. Per la festività del S. Patrono è assicurato al lavoratore il trattamento economico previsto per le festività infrasettimanali di cui alla lettera c) salvo quando detta festività cada in periodo di lavorazione. In questo caso, tra la Direzione e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa si concorderà un'altra giornata compensativa ad ogni effetto da stabilirsi in periodo di non lavorazione.
Metalmeccanica, oreficeria e odontotecnica – artigianato
Il CCNL considera festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23 del ccnl;
b) le festività di: 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica);
c) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (l° gennaio), 2) Epifania (6 gennaio), 3) Lunedì di Pasqua (mobile), 4) Assunzione di M.V. (15 agosto), 5) Ognissanti (1° novembre), 6) Immacolata Concezione (8 dicembre), 7) Natale (25 dicembre), 8) S. Stefano (26 dicembre).
Per gli operai: d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento delle festività ad altra data od il pagamento della stessa.
Per gli impiegati: d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.
Studi professionali
IL CCNL stabilisce che le festività retribuite sono le seguenti:
Festività Nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della Liberazione; 1° Maggio - Festa dei Lavoratori; 2 Giugno - Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali: 1° giorno dell'anno; 6 Gennaio – (Epifania), Il Lunedì di Pasqua, 15 Agosto-festa dell'Assunzione, 1° Novembre – Ognissanti, 8 Dicembre - Immacolata Concezione, 25 Dicembre – Natale, 26 Dicembre - S. Stefano, la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro,
Retribuzione da erogare per le giornate festive
Nella giornata festiva il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la normale retribuzione globale di fatto giornaliera anche se manca la prestazione lavorativa.
Se la retribuzione è erogata in misura fissa mensile, cd. sistema di paga mensilizzata, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio. Dunque, per i lavoratori con retribuzione mensilizzata, la retribuzione non cambia pur in presenza di un numero minore di giornate lavorate nel corso del mese.
Se la festività cade di domenica o in altro giorno di riposo settimanale compensativo e sostitutivo del riposo domenicale, il datore di lavoro deve aggiungere alla retribuzione mensile una maggiorazione per lavoro festivo, vale a dire una quota giornaliera di retribuzione aggiuntiva, ragguagliata al divisore mensile previsto contrattualmente ( 1/26 della retribuzione mensile se il divisore mensile è 26). Non è previsto invece lo stesso trattamento economico se la giornata festiva cade di sabato laddove l'orario settimanale sia distribuito su 5 giorni. In questa ipotesi, infatti, il sabato è considerato, fatte salve diverse e più favorevoli disposizioni del CCNL, un giorno feriale a zero ore,
Se la retribuzione è erogata in misura oraria, c.d. sistema di paga oraria, al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale di lavoro o a 1/5 nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni. Se la festività cade di domenica o in altro giorno di riposo settimanale compensativo e sostitutivo del riposo domenicale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere anche in questo caso una maggiorazione, aggiungendo alla retribuzione mensile una quota giornaliera di retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale di lavoro.
È comunque la contrattazione collettiva che specifica, in modo dettagliato, le modalità di retribuzione delle giornate festive.
Per esempio il CCNL Abbigliamento Industria prevede quanto segue.
Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno 1 gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo;
4) Anniversario Liberazione 25 aprile;
5) Festa del lavoro 1 maggio;
6) Fondazione della Repubblica 2 giugno;
7) Assunzione Maria Vergine 15 agosto;
8) Ognissanti 1 novembre;
9) Immacolata Concezione 8 dicembre;
10) Santo Natale 25 dicembre;
11) Santo Stefano 26 dicembre;
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Per i giorni festivi si applica il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro sono corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista dall'art. 39 del ccnl;
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, è corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile;
d) la festività coincidente con altre festività è retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.
Attenzione al lavoro domenicale
In merito al lavoro festivo va opportunamente ricordata la recentissima sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024, in cui la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha stabilito che “il lavoro domenicale, anche nell'ipotesi di differimenti del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris”.
Il lavoratore può essere obbligato al lavoro festivo?
Il lavoratore non può essere obbligato dal datore di lavoro a lavorare durante le giornate di festività. L'eventuale rifiuto non può pertanto costituire un illecito disciplinare. Tuttavia sono possibili eccezioni a tale regola giustificate dalla natura del lavoro svolto. Occorrerà pertanto in merito tenere conto delle disposizioni del CCNL applicato in azienda.
Festività e assenze dal lavoro
Infine, va ricordato che il trattamento stabilito per le festività va corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per ferie e permessi e assenze per giustificati motivi, congedo di maternità e congedo parentale, infortunio sul lavoro e malattia,. Specifiche regole sono previste in caso di sospensione per CIG.
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Roberta Cristaldi
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