La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva che i lavoratori dipendenti percepiscono nel mese di dicembre, una sorta di gratifica natalizia nata con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1937.
Successivamente, nel 1960, con un decreto del Presidente della Repubblica, è diventata un diritto per tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, che si tratti di un contratto a tempo indeterminato o determinato.
L'importo della tredicesima è equivalente a una mensilità di stipendio se il lavoratore ha prestato servizio per tutto l'anno. Altrimenti, la somma viene calcolata in proporzione ai mesi di lavoro, considerando un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Questo calcolo consente di accumulare la tredicesima nel corso dell'anno, per poi riceverla integralmente nel mese di dicembre, in concomitanza con le festività natalizie.
Calcolo e periodi che maturano la tredicesima
Per determinare l'importo della tredicesima mensilità, si prende come riferimento lo stipendio di dicembre. Se il contratto è cessato prima di questa data, si considera la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro. L'ammontare complessivo è pari a un dodicesimo della retribuzione annuale per ogni mese di servizio prestato, compresi i periodi di ferie, maternità, infortunio e riposo per allattamento. In sostanza, ogni mese lavorato corrisponde a un rateo di tredicesima.
Le assenze che non danno diritto alla maturazione della tredicesima sono quelle non retribuite, ovvero il congedo parentale retribuito al 30% e i periodi di sciopero. In questi casi, il calcolo della tredicesima si riduce proporzionalmente. Per esempio, se un dipendente è stato in congedo parentale per tre mesi, quei tre ratei di tredicesima non saranno riconosciuti.
Conseguenze delle assenze sul calcolo della tredicesima
La tredicesima matura anche durante le assenze retribuite, come ferie, permessi, malattie e maternità. Tuttavia, le assenze non retribuite non concorrono alla maturazione dei ratei. I contratti collettivi definiscono quali periodi vengono riconosciuti ai fini del calcolo della tredicesima e quali no. Per esempio, l'assenza ingiustificata o i permessi non retribuiti escludono il dipendente dalla maturazione del rateo di tredicesima per quel mese.
Ogni contratto collettivo stabilisce il metodo di calcolo specifico. Alcuni prevedono un rateo mensile calcolato in trentesimi, mentre altri in trentunesimi. Questa differenza può sembrare minima, ma può influire sull'importo finale della tredicesima. Per esempio, un lavoratore che ha prestato servizio per 20 giorni su 30 in un mese maturerà solo due terzi del rateo mensile.
Il regime fiscale e contributivo
La tredicesima mensilità, essendo parte della retribuzione del dipendente, è soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale come lo stipendio ordinario. L'imposta Irpef viene applicata sull'intero importo senza riduzioni, mentre le detrazioni d'imposta previste per altre mensilità non si applicano. Questo aspetto fiscale rende la tredicesima leggermente più tassata rispetto alla normale retribuzione mensile.
Non tutte le componenti della retribuzione, però, incidono sulla determinazione della tredicesima. Le voci non aventi carattere retributivo, come le indennità per lavoro straordinario, le maggiorazioni per reperibilità o i rimborsi spese, sono escluse dal calcolo. Ciò significa che, anche in caso di un aumento temporaneo dello stipendio dovuto a straordinari o bonus, la tredicesima verrà calcolata solo sulla retribuzione base.
Contrattazione collettiva
Il ruolo della contrattazione collettiva è fondamentale nella gestione della tredicesima. I contratti collettivi stabiliscono non solo l'importo da considerare per il calcolo della tredicesima, ma anche le modalità di maturazione e le tempistiche di pagamento. Per esempio, il CCNL Metalmeccanici stabilisce che, in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero. Al contrario, il CCNL Commercio prevede che la frazione di mese sia conteggiata solo se il servizio prestato supera i 15 giorni.
Ogni settore produttivo ha regole specifiche che influenzano il calcolo della tredicesima. Ad esempio, nel comparto scolastico, i supplenti che non hanno diritto allo stipendio di dicembre ricevono comunque i ratei di tredicesima maturati durante l'anno, comprensivi di eventuali arretrati. Queste regole sono gestite attraverso il sistema “SPT” che provvede all'erogazione della tredicesima anche in caso di cessazione del contratto.
Esempio pratico di calcolo
Consideriamo un lavoratore con uno stipendio lordo mensile di 1.800 euro, assunto il 15 settembre 2004. In questo caso, poiché l'assunzione è avvenuta nella seconda metà del mese, settembre non viene considerato per intero ai fini del calcolo della tredicesima. Pertanto, i ratei maturati saranno solo tre, corrispondenti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Il calcolo della tredicesima si effettua dividendo lo stipendio lordo mensile per 12 per ottenere il valore del rateo (1.800/12 = 150 euro). Si moltiplica poi il rateo mensile per i mesi maturati (150 x 3 = 450 euro). Di conseguenza, la tredicesima spettante a questo lavoratore sarà pari a 450 euro, a cui verranno applicate le normali trattenute fiscali e contributive previste.
Questo esempio mostra come la data di assunzione e il numero di mesi effettivamente lavorati influenzino l'importo della tredicesima, rendendo fondamentale il corretto conteggio dei periodi di lavoro per determinare il compenso finale.
TFR
La tredicesima mensilità è rilevante anche per il calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Gli importi erogati a titolo di tredicesima rientrano nella retribuzione complessiva del dipendente, contribuendo a determinare il valore del TFR. Tale integrazione è importante perché incide direttamente sul valore della liquidazione che il dipendente riceverà alla cessazione del rapporto di lavoro.
Bonus Natale
Nel 2024 il datore di lavoro, unitamente alla tredicesima, dovrà versare, su richiesta del lavoratore dipendente, una indennità una tantum dell'importo massimo di 100 euro, denominato Bonus Natale (articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024).
Il bonus spetta ai lavoratori titolari di uno o più redditi di lavoro dipendente nell'anno 2024 (sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente in essere.
Tali lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti, familiari e reddituali:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno d'imposta 2024, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
- coniuge (o parte dell'unione civile) non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, caratterizzato quindi dalla presenza di un unico genitore. Non rileva la convivenza more uxorio;
- che vi sia “capienza” dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR nella misura prevista per l'anno d'imposta 2024 e senza alcuna riduzione.
Il datore di lavoro eroga il Bonus Natale con la tredicesima mensilità solo su richiesta scritta del lavoratore interessato, da rendere con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Con la comunicazione il lavoratore dichiara di possedere i requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità e indica il codice fiscale del coniuge e del figlio/dei figli fiscalmente a carico ovvero del solo figlio/dei figli a carico, in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
Il lavoratore che ha svolto più attività di lavoro dipendente nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro deve presentare la richiesta di erogazione del bonus all'ultimo datore di lavoro, avendo cura di accompagnare la dichiarazione sostitutiva con le certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti di lavoro.
Il lavoratore con più contratti di lavoro dipendente part-time attivi può scegliere il sostituto d'imposta da cui vuole che venga erogato il bonus, indicando però nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per il calcolo del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Il datore di lavoro che ha ricevuto la richiesta è tenuto a riconoscere l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità.
L'indennità effettivamente spettante, nel limite massimo stabilito di 100 euro, è calcolata dal datore di lavoro in ragione del periodo di lavoro del dipendente svolto nell'anno d'imposta 2024, considerando esclusivamente i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione e senza operare riduzioni in base alle diverse articolazioni orarie come, ad esempio, in caso di part-time (orizzontale, verticale o ciclico).
Se ci sono più rapporti di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una sola volta.
Il sostituto d'imposta recupera le somme erogate al lavoratore in F24, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga e con codice tributo che verrà istituito.
Lo stesso sostituto è tenuto successivamente a verificare, in sede di conguaglio fiscale, l'effettiva spettanza del bonus erogato, provvedendo a recuperare il relativo importo, se non dovuto.
La tredicesima come parte integrante del reddito dei lavoratori
La tredicesima mensilità rappresenta un elemento fondamentale del reddito dei lavoratori, un appuntamento fisso che, oltre ad offrire un supporto economico durante le festività natalizie, testimonia il diritto alla retribuzione differita maturata nel corso dell'anno.
Comprendere appieno il funzionamento della tredicesima mensilità aiuta i lavoratori a pianificare meglio le proprie spese, soprattutto in un periodo dell'anno in cui le uscite tendono ad aumentare. Inoltre, questa consapevolezza può rivelarsi utile nelle trattative contrattuali o nella valutazione di nuove opportunità professionali.