venerdì 13/12/2024 • 06:00
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2024 n. 291, la Legge di conversione (L. 189/2024) del DL Anticipi collegato alla Manovra 2025. Le principali novità riguardano: ravvedimento speciale, concordato biennale, bonus Natale, versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette e bonus ZES.
La Legge di conversione (L. 189/2024) del DL Anticipi (DL 155/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024 n. 291. Tra i principali interventi si segnalano:
Ravvedimento speciale (art. 7)
Una delle più importanti novità è l'intervento operato dal Legislatore sul DL 113/2024 conv. in L. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus) in materia di ravvedimento speciale. All'art. 2-quater del Decreto, infatti, era stato aggiunto un nuovo comma, il 6-bis, il quale consentiva originariamente l'accesso al ravvedimento speciale ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfettari) anche nel caso in cui, per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione del COVID-19 (lett. a) o la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività (lett. b). Ebbene, in sede di conversione del DL 155/2024 è stato introdotto un nuovo elemento a questo elenco, la lett. b-bis), il quale contempla l'accesso anche nel caso in cui ricorra una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. imprese multiattività).
Risulta modificato, inoltre, il regime introdotto dal comma 6-quater, il quale prevedeva senza particolari condizioni che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP, determinate con le modalità sopracitate, fossero diminuite del 30%. Ad oggi, invece, la norma prevede che a questo meccanismo faccia eccezione l'ipotesi di cui all'art. 6-bis lett. b-bis) (ossia quella di nuova introduzione segnalata in precedenza).
Infine, è stato chiarito che, per i soggetti di cui all'art. 5 TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato alle quali si applica il regime di trasparenza) e di cui agli artt. 115 e 116 TUIR (società di capitali che abbiano optato per la trasparenza fiscale), il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere anche eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. Questa disposizione è certamente intervenuta per rispondere ad una criticità: in passato, infatti, ai fini dell'adozione del ravvedimento, relativamente alle Imposte sui redditi e delle relative addizionali, occorreva che tutti i singoli soci esercitassero l'opzione, tramite modello F24, limitatamente alla propria quota e, pertanto, la procedura non poteva correttamente perfezionarsi se non a seguito della presentazione di ciascuno dei modelli afferenti al versamento complessivo.
Concordato preventivo biennale (art. 7-bis e art. 7-quinquies)
Nella sistematica della Legge di conversione in commento, assumono grande rilevanza anche le disposizioni specificatamente dettate in materia di concordato preventivo biennale. Infatti, per i soggetti che non hanno aderito al CPB entro il 31 ottobre 2024, ma che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi, il termine è stato esteso al 12 dicembre 2024, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. L'esercizio di tale facoltà, però, non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originaria.
Inoltre, è stata chiarita la portata di una delle condizioni di esclusione (di cui all'art. 11 c. 1 lett. b-quater) e di cessazione (di cui all'art. 21 c. 1 lett. b-ter) di cui al D.Lgs. 13/2024. Infatti, mentre prima la norma si limitava a prevedere l'esclusione o la decadenza dal CPB nel caso in cui la società o l'ente fosse interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, limitatamente alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato alle quali si applica il regime di trasparenza, da modifiche della compagine sociale, ora viene chiarito che tale ultimo cambiamento deve riguardare un aumento del numero dei soci o degli associati, salvo il subentro di due o più eredi nel caso di decesso di un membro.
Bonus Natale (art. 7-ter)
Per quanto attiene ai benefici per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 2-bis del Decreto Omnibus (c.d. Bonus Natale), le condizioni di accesso all'indennità di 100 euro prevista dalla norma sono congiuntamente:
L'indennità non può spettare cumulativamente tra coniugi, non legalmente o effettivamente separati, o tra conviventi di fatto.
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (art. 7-quater)
Per quanto attiene al rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, (con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dall'INAIL) entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo. In sostanza, potranno effettuare il versamento del secondo acconto:
Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari.
Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (art. 8)
Sono state apportate anche alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica). Infatti, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy sarà autorizzato a erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
Infine, i contribuenti che intendono beneficiare del bonus in questione hanno avuto la possibilità d'indicare nella comunicazione integrativa ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria presentata.
Fonte: DL 155/2024 conv. in L. 189/2024 (GU 12 dicembre 2024 n. 291)
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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