lunedì 16/12/2024 • 06:00
In tema di regime degli impatriati, dal 1° gennaio 2025 è prevista un'estensione gratuita per coloro che iniziano il secondo quinquennio. Per tali contribuenti, infatti, i primi 5 periodi d'imposta scadono al 31 dicembre 2024 (2020-2024) e l'estensione si applica per il quinquennio 2025-2029.
I lavoratori che accedono al secondo quinquennio del regime degli impatriati (2025-2029) possono farlo gratuitamente comunicando, dal 1° gennaio 2025, ai propri datori di lavoro la volontà di beneficiare della estensione temporale del regime e dichiarando di soddisfare tutte le condizioni per poterne beneficiare.
Si ricorda che il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), prevede, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno un certo numero di periodi di imposta (inizialmente solo 2 periodi d'imposta), svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
Nell'ambito delle varie “edizioni” della norma sono cambiate le percentuali di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili. Nel 2016 l'abbattimento era fissato al 50%, poi è stato incrementato al 70% (cioè la base imponibile era costituita solo dal 30%), ed in alcuni casi addirittura al 90%. Ciò per i primi 5 anni.
L'estensione del regime degli impatriati per i 5 anni
Il regime previsto dal Decreto Internazionalizzazione è stato oggetto di importanti modifiche apportate dall'art. 5 DL 34/2019 (c.d. Decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019 ma convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019). Le modifiche sono in vigore a partire dal periodo di imposta 2020.
Tra le modifiche vi è anche quella prevista dal Decreto Crescita che ha introdotto l'art. 16 c. 3-bis D.Lgs. 147/2015 e che prevede l'applicazione delle agevolazioni per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e ai lavoratori proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Di fatto, il Decreto Crescita, a partire dal 2020, ha esteso (al ricorrere di condizioni non certo stringenti) la detassazione del reddito (al 50%) per renderla fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (5 più 5).
La Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E ha chiarito le condizioni per l'applicazione della estensione temporale del regime per ulteriori 5 anni. Una estensione che è gratuita, ma solamente a fare data dall'anno 2000.
Infatti, il Decreto Crescita, come definitivamente entrato in vigore a fine giugno 2019, prevedeva l'estensione solo per i soggetti che si erano trasferiti in Italia dopo la metà dell'anno 2019, acquisendo la residenza fiscale italiana a partire dall'anno 2000. Ciò anche se inizialmente il DL era entrato in vigore dal 1° maggio 2019.
In altri termini vi era una sorta vuoto per chi si era trasferito in Italia prima del 2020 incluso quelli trasferiti nei mesi di maggio e giugno 2019, acquisendo la residenza fiscale già dal 2019 (per la maggior parte del 2019).
Il Legislatore era quindi intervenuto nuovamente sul tormentato regime degli impatriati con l'art. 13-ter DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, nell'intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avevano trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (cioè dopo la metà dell'anno e acquisendo la residenza fiscale solo dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019 (giorno anteriore all'entrata in vigore del Decreto Crescita che avevano acquisito la residenza nel 2019).
In particolare, con l'art. 13-ter il Legislatore ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020 e tra queste agevolazioni anche l'estensione per il secondo quinquennio.
La citata Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E era espressamente volta a fornire chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative intervenute nel 2019. Il par. 3 di detta circolare commenta l'estensione per l'ulteriore quinquennio, mentre il par. 6 indica quali siano le modalità di fruizione dell'agevolazione e prevede ad es. che per beneficiare del regime agevolativo (per il primo quinquennio), il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro.
Estensione quinquennale a pagamento o gratuita?
Il quadro normativo sopra descritto prevede una estensione gratuita per il secondo quinquennio ma solo dal 2020 in poi. Per tali contribuenti i primi 5 periodi d'imposta scadono al 31 dicembre 2024 (2020-2024) e l'estensione si applica per il quinquennio 2025-2029. Tuttavia, una ulteriore modifica legislativa è intervenuta a cambiare la situazione.
Infatti, l'art 1 c. 50 L. 178/2020, modificando l'art. 5 del citato Decreto Crescita del 2019, ha previsto per gli impatriati ante Decreto Crescita l'estensione quinquennale a pagamento del 10% ovvero del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi prodotti nell'ultimo dei 5 anni agevolati.
La novità è stata oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate con il Provv. 3 marzo 2021 n. 60353. Il Provvedimento detta tutte le modalità operative per poter beneficiare della estensione.
Nello specifico, quali sono i soggetti interessati dall'obbligo del pagamento?
In sintesi, il predetto art 1 c. 50 L. 178/2020 stabilisce che l'obbligo riguarda i soggetti che:
Ne consegue che al lavoratore dipendente che ha beneficiato del regime a partire dal periodo d'imposta 2019, il quinquennio è scaduto al 31 dicembre 2023 (2019-2023) e, quindi, avrebbe dovuto comunicare l'opzione per l'estensione al datore di lavoro e pagare entro il 30 giugno 2024, come previsto dal Provv. AE n. 60353/2021.
A tal riguardo, però, si pone un dubbio: i soggetti che si sono trasferiti in Italia nei mesi di maggio e giugno 2019, che hanno quindi acquisito la residenza nel 2019 e che già nel 2019 già beneficiavano del regime degli impatriati erano tenuti al pagamento oppure potevano beneficiare della estensione gratuita per effetto del combinato disposto delle varie modifiche come illustrato anche dalla Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E? L'art 1 c. 50 L. 178/2020 non sembra permettere distinzioni, ma il punto meriterebbe un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Le comunicazioni previste dal Provvedimento AE n. 60353/2021
A rigore, le formalità previste dal Provvedimento AE n. 60353/2021 (comunicazione al datore di lavoro, pagamento ecc.) sembrerebbero essere disposte solo per gli impatriati che beneficiavano già del regime per il 2019 (estensione a pagamento) come sopra descritto, e non per quelli per cui l'estensione è gratuita - a partire dal 2020 - e per i quali il secondo quinquennio inizia nel 2025 fino al 2029 (il primo quinquennio 2020-2024).
Tuttavia, è senza dubbio opportuno (se non addirittura necessario) che i dipendenti comunichino ai propri datori di lavoro la volontà di beneficiare della estensione temporale del regime, dichiarando di soddisfare tutte le condizioni per poter beneficiare del regime per ulteriori 5 periodi d'imposta.
Onde sollevare il datore di lavoro da oneri interpretativi sarebbe anche opportuno comunicare le evidenze documentali che comprovino il soddisfacimento delle condizioni previste dalla norma, ad esempio acquisto dell'immobile o presenza di uno più figli a carico. Tale comunicazione potrebbe avvenire già nel mese di dicembre 2024 ovvero nei primi giorni di gennaio 2025. In tal modo il datore di lavoro potrà più agevolmente continuare ad applicare il regime agevolativo senza procedere ad effettuare le ritenute piene con il relativo e successivo conguaglio.
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Eugenio Condoleo
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