mercoledì 11/12/2024 • 06:00
A oltre due mesi dall’effettiva introduzione della patente a crediti per i cantieri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con Nota 9 dicembre 2024 n. 9326 per fornire un riepilogo del nuovo strumento e chiarimenti sull’impianto sanzionatorio per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
L'introduzione del sistema della patente a crediti ha segnato un importante cambiamento nella gestione della sicurezza e della qualificazione professionale, la sua introduzione, repentina da un punto di vista operativo (si veda la precedente Circ. Inl n. 4/2024), è stata accompagnata da notevoli perplessità. Regolamentata dal revisionato articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, insieme al D.M. 132/2024, questo sistema mira a creare un ambiente di lavoro più sicuro, responsabilizzando imprese e lavoratori autonomi attraverso un meccanismo di punteggio vincolato alla conformità normativa e alla qualità dell'operato all'interno dei cantieri.
La condivisibile motivazione a basamento dello strumento è quella di contrastare gli incidenti sul lavoro e favorire le aziende che operano in maniera regolare e conforme.
Il meccanismo dei crediti è sicuramente in una fase iniziale, nella quale non vi è ancora una storicità tale da delimitare le aziende virtuose; occorrerà quindi verificare l'andamento dello strumento per verificare se riuscirà a raggiungere gli obiettivi sperati.
L'Ispettorato Nazionale del lavoro si concentra, in questo caso, nell'analisi del regime sanzionatorio associato e le implicazioni pratiche per i soggetti coinvolti.
Il sistema della patente a crediti
Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti. Esclusi da questo obbligo sono coloro che effettuano semplici forniture o svolgono prestazioni di natura intellettuale. La patente, come è noto, è basata su un sistema di crediti, con un punteggio iniziale fissato a 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100 crediti attraverso comportamenti virtuosi e ulteriori qualificazioni.
Esiste però un limite minimo, fissato a 15 crediti, sotto il quale le aziende non potranno operare in cantiere. Da ricordare che tale strumento e mezzo di verifica si affianca, e non sostituisce, tutta la normativa connessa alla sicurezza sul lavoro e alle altre verifiche di regolarità dell'azienda. La soglia dei 15 crediti rappresenta un elemento fondamentale, definisce infatti l'idoneità delle imprese o dei lavoratori autonomi a proseguire le proprie attività in cantiere.
Il meccanismo dei crediti infatti non è statico, il rispetto delle norme di sicurezza o l'adozione di pratiche innovative possono portare a un incremento del punteggio. Al contrario, violazioni delle norme o comportamenti negligenti comportano decurtazioni con, al raggiungimento del limite minimo, conseguente interdizione.
È prevista un'eccezione al limite minimo di 15 crediti per la possibilità di continuare a svolgere l'attività in cantiere per il completamento dell'opera.
In particolare, se oltre il 30% del valore contrattuale di un appalto è già stato eseguito, un'impresa o un lavoratore autonomo che scende sotto i 15 crediti può completare le attività in corso. In questo caso l'onere della prova spetta al soggetto interessato.
Per tale casistica, ricorda l'Ispettorato Nazionale, occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Nel caso in cui il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà cessare.
L'eccezione prevista non risulta applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.
Si sottolinea infine che come previsto al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 27: “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”.
L'INL ricorda che per le imprese provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, è richiesto il possesso di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine. Nel caso di imprese provenienti da Stati extra-UE, è necessaria una certificazione riconosciuta dalla normativa italiana. Sul punto molti sono ancora i dubbi e le incertezze non avendo creato una corrispondenza bilaterale sul punto.
Regime sanzionatorio
Come affermato l'Ispettorato si concentra sul regime sanzionatorio previsto dal comma 11 dell'art. 27. Questo prevede in sintesi per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti:
Verifiche e responsabilità del committente
Il committente o il responsabile dei lavori ha un ruolo di verifica del possesso della patente o della certificazione SOA delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008,), obbligo da verificare anche in caso di subappalto.
La mancata verifica del possesso della patente con crediti utili a svolgere l'attività, o dell'attestazione SOA, comporta una sanzione amministrativa per il committente che va da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
La sanzione non troverà applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all'affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. In tal caso la responsabilità ricade esclusivamente sull'impresa o sul lavoratore autonomo ma appare fondamentale l'individuazione del momento dell'affidamento dei lavori che potrà essere oggetto di verifica documentale.
Le sanzioni per i committenti si applicano solo ai contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2024, in linea con l'entrata in vigore dell'obbligo.
Fonte: Nota 9 dicembre 2024 n. 9326
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Dal 1° novembre 2024 terminerà l’efficacia delle autocertificazioni inviate tramite PEC all’INL per essere in regola con gli obblighi di possesso della patente a cred..
Approfondisci con
Dal 1° novembre è obbligatoria la patente a punti. Per chi avesse già fatto istanza sulla piattaforma dell'ITL cosa ancora deve fare?
Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.