martedì 10/12/2024 • 14:26
L'Agenzia delle Entrate, con Ris. 9 dicembre 2024 n. 59/E, ha chiarito a quale aliquota IVA sono soggette le cessioni di lettiere per animali, nel caso specifico alle lettiere di composizione vegetale. La classificazione di un prodotto deve sempre tenere conto della destinazione d'uso.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 59/E del 9 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le lettiere per animali, a prescindere dai materiali utilizzati, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 22%. In particolare, nel caso specifico, trattasi di lettiere di composizione vegetale.
Di recente, la giurisprudenza europea, come quella di legittimità nazionale, ha optato per un'interpretazione secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d'uso (cfr C.Giust. UE 1° ottobre 2020 C-331/19).
In particolare, proprio con riferimento alle lettiere, sulla base dell'orientamento della Corte di giustizia europea, la Cass.10 agosto 2023 n. 24441 ha sostenuto, ai fini della classificazione doganale, che la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere non ne consentiva, di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell'aliquota del 10%, visto che l'amido, nel caso specifico, non rilevava quale prodotto destinato all'alimentazione umana o animale.
Le lettiere in questione rientravano, quindi, tra i “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, con IVA al 22%, ossia soggetti ad aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce, nonostante la sostanziosa quantità di amido, prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.
Si può concludere che, a prescindere dall'apprezzamento dei diversi materiali di cui sono composte le lettiere per animali, occorre avere riguardo alla destinazione funzionale di tale tipologia di prodotto, idonea ad attribuire alle lettiere autonoma rilevanza ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile. Quindi, accertato che le lettiere non sono espressamente menzionate nell'elenco dei beni che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta in base alle previsioni dell'allegato III della Dir. 2006/112/CE, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al DPR 633/72, le relative cessioni scontano l'IVA ordinaria con aliquota del 22%.
Devono ritenersi superati i chiarimenti resi nelle risposte alle istanze di interpello e nei documenti di prassi che non siano coerenti con le istruzioni fornite con la presente risoluzione (cfr. ex pluribus, Risp. AE 9 aprile 2019 n. 105/E, Risp. AE 23 aprile 2021 n. 291/E, Risp. AE 17 maggio 2022 n. 268/E, Risp. AE 11 luglio 2023 n. 379/E e n. 380/E; Ris. AE 11 dicembre 2007 n. 362).
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