martedì 08/10/2024 • 11:30
Con consulenza giuridica 8 ottobre 2024 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di aliquota IVA per le cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono attività connesse di tipo faunisticovenatorio.
redazione Memento
L'Associazione Alfa chiede chiarimenti in tema di applicabilità dell'aliquota IVA per la vendita di fauna selvatica alle imprese agricole impegnate in attività legate alla caccia. Secondo la legge italiana, nello specifico l'art. 16 L. 157/92, le regioni possono autorizzare due tipi di gestione venatoria privata: le società di gestione faunistica e le società agrituristiche-venatorie. Le prime si concentrano sulla conservazione ambientale e non mirano al profitto, mentre le seconde operano come aziende agricole.
L'Associazione afferma che entrambi i tipi di aziende possono introdurre e cacciare fauna selvatica durante la stagione venatoria. Acquistano fauna selvatica da terzi, che può essere utilizzata per il ripristino ambientale o per scopi venatori, con l'intenzione che gli animali cacciati vengano consumati dai cacciatori. La richiesta chiede specificamente se si applichi l'aliquota IVA ridotta del 10% a queste vendite, poiché gli animali sono destinati alla consumazione umana.
L'Associazione sostiene che poiché la fauna selvatica è destinata al consumo umano, dovrebbe essere applicata l'aliquota IVA del 10%, simile al trattamento dei pesci vivi venduti per la pesca sportiva e successivamente per il cibo. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota IVA ridotta si applica solo se la vendita è esplicitamente per il consumo umano. Se la fauna è destinata al ripopolamento ambientale, si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%.
L'Agenzia sottolinea che l'acquirente non può determinare l'uso previsto della fauna selvatica al momento dell'acquisto, poiché può essere stabilito solo dopo l'attività di caccia. Inoltre, un'eccezione temporanea ha permesso un'aliquota IVA ridotta per animali vivi venduti per la caccia durante un periodo specifico a causa della pandemia di COVID-19, ma questa eccezione è scaduta, tornando all'aliquota IVA standard.
Pertanto, secondo le Entrate a meno che la vendita di fauna selvatica non sia esplicitamente per il consumo umano, è soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22%.
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Alessandra Caputo
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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