martedì 10/12/2024 • 14:25
Per mantenere i benefici della definizione agevolata, occorre versare la settima rata della Rottamazione-quater entro il 28 febbraio 2025 che, con i giorni di tolleranza concessi dalla Legge, slitta al 5 marzo 2025. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
redazione Memento
In tema di Rottamazione-quater, introdotta dalla L. 197/2022, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per mantenere i benefici della definizione agevolata è necessario effettuare il versamento della settima rata, entro il 28 febbraio 2025.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025. Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione dà la possibilità ad ogni contribuente di avere una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento. Inoltre, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando allegando la documentazione di riconoscimento.
Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, occorre utilizzare il servizio “ContiTu”.
Si ricorda che il Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella L. 100/2023, ha previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del Decreto stesso, che i termini e le scadenze della definizione agevolata (Rottamazione-quater) sono prorogati di 3 mesi.
La definizione agevolata, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
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