Con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di interventi che beneficiano del superbonus, ha confermato la possibile di optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.
Si ricorda che l'art. 119 DL 34/2020 ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
L'art. 2 DL 11/2023 ha introdotto nel citato art. 119 il c. 8quinquies secondo cui per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di incapienza fiscale (nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione) (Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E).
Nel caso di specie, l'istante ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno. Per le spese relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico intende avvalersi della detrazione in dieci quote annuali, mentre per le altre spese, sostenute sempre nel 2022, per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache intende fruire della detrazione in quattro quote annuali. Come confermato dall'AE ciò è possibile, nel dettaglio l'istante dovrà:
- presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 optare per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
Fonte: Risp. AE 9 dicembre 2024 n. 252