lunedì 09/12/2024 • 06:00
La Riforma fiscale ha inteso semplificare la disciplina delle imposte indirette, in particolare in tema di imposta di registro relativa ad alcune operazioni per le quali erano sorti diversi contrasti e disparità di vedute tra giurisprudenza e prassi degli Uffici Finanziari. Quali sono le novità dal 2025?
La Riforma fiscale, introdotta dal D.Lgs. 139/2024, ha apportato delle rilevanti novità in tema di imposta di registro finalizzate alla razionalizzazione dell'impianto normativo e semplificazione dell'applicazione del relativo tributo.
Tra le novità più significative, che saranno efficaci dal 1° gennaio 2025, si segnalano:
L'autoliquidazione dell'imposta di registro
La Riforma Fiscale ha modificato l'art. 16 del Testo Unico sull'imposta di Registro estendendo il principio dell'autoliquidazione dell'imposta.
Attualmente (ad eccezione dell'ipotesi in cui la registrazione avviene ad opera dei notai, i quali provvedono all'autoliquidazione dell'imposta), è l'Ufficio che liquida (e, quindi, indica) al contribuente l'importo dovuto per gli atti sottoposti alla registrazione.
Dal 1° gennaio 2025, invece, l'imposta di registro non sarà più liquidata dall'Ufficio ma verrà autoliquidata direttamente dai soggetti obbligati al pagamento.
L'Ufficio provvederà a controllare l'autoliquidazione effettuata dal contribuente e, ove dagli elementi desumibili dall'atto dovesse risultare dovuta una maggiore imposta, l'ufficio richiederà al contribuente l'integrazione dell'imposta, notificando apposito avviso di liquidazione.
La tassazione degli atti di cessione di azienda
Con la Riforma fiscale viene espressamente sancito il principio della tassazione degli atti di cessione di azienda con aliquote separate in base alla natura dei beni che la compongono.
Tale principio era già stato espresso in diverse occasioni dall'Amministrazione Finanziaria, la quale aveva precisato che la cessione d'azienda è soggetta ad imposta di registro con aliquote differenziate in base alla categoria di beni che la compongono.
Se, ad esempio, nell'azienda sono compresi sia beni mobili che immobili la cessione d'azienda sconterà l'imposta di registro con aliquote differenziate in base alla categoria dei beni (aliquota del 3% sul valore dei beni mobili e del 9% sul valore degli immobili componenti l'azienda).
A tal fine, occorre indicare nell'atto corrispettivi separati per le singole categorie di beni, in modo da poter differenziare la base imponibile su cui applicare le singole aliquote.
La Riforma del 2024 ha espresso anche in senso normativo tale principio per cui dal 1° gennaio 2025, come previsto dal nuovo 4° comma dell'art. 23 DPR 131/86 (c.d. TUR), la cessione d'azienda sconterà l'imposta con aliquote differenziate purché nell'atto di cessione d'azienda sia indicata la quota parte del corrispettivo per le singole categorie di beni. In mancanza di tale ripartizione (e, quindi, in caso di corrispettivo unitario) si applicherà l'aliquota unica più elevata.
La riscossione dell'imposta sugli atti giudiziari
Il D.Lgs 139/2024 ha introdotto delle significative novità anche in tema di registrazione degli atti giudiziari.
Il nuovo comma 1.1. dell'art. 57 DPR 131/86 prevede, infatti, che per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme di denaro, consegna di beni ed altre prestazioni, l'Agenzia delle Entrate registra il provvedimento a prescindere dal pagamento dell'imposta.
L'Ufficio richiederà il pagamento prima alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore e, in caso di infruttuosa riscossione, potrà rivolgersi in via sussidiaria alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta.
La tassazione dei contratti preliminari
Al fine di semplificare la disciplina della tassazione dei contratti preliminari, la Riforma del 2024 elimina l'attuale diversità di trattamento tributario previsto per acconti e caparre.
Attualmente, infatti, nel caso di acconti non soggetti all'imposta sul valore aggiunto è dovuta l'imposta di registro nella misura del 3% sulle somme versate a tale titolo, mentre in caso di caparra l'imposta di registro dovuta è pari allo 0,50%.
Dal 1° gennaio 2025, invece, sia in caso di caparra che di acconto l'aliquota sarà sempre la stessa: ovvero nella misura dello 0,5% e, comunque, per un importo non superiore all'imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
L'imposta di registro della cessione di cubatura
L'atto con cui viene trasferita la potenzialità edificatoria di un'area affinché il cessionario possa ottenere dal Comune il permesso di costruire per una volumetria maggiore (c.d. cessione di cubatura) è stato per lungo tempo oggetto di dibattito circa il suo corretto inquadramento fiscale.
Il D.Lgs 139/2024 pone fine a questo dibattito e, recependo la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 16080/2021), ha stabilito espressamente che l'aliquota dell'imposta di registro applicabile all'atto di cessione di cubatura è quella prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al TUR, l'atto di cessione di cubatura sconta l'imposta di registro proporzionale con l'aliquota del 3%.
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Gianluca Dan
- Dottore commercialista - Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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