mercoledì 04/12/2024 • 06:00
Il Decreto Sanzioni ha previsto che dal 1° settembre 2024 alle cessioni intracomunitarie con invio dei beni oltre i 90 giorni si applichi la sanzione del 50% dell'IVA dovuta. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti (Risp. AE 29 novembre 2024 n. 236).
Applicazione della sanzione pari al 50% dell'IVA dovuta
Le cessioni intracomunitarie costituiscono un tassello fondamentale per lo sviluppo delle transazioni commerciali europee. In sostanza, vengono identificate quelle operazioni di vendita di beni tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri dell'Unione Europea, che possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA se rispettano determinati requisiti.
Al riguardo, giova ricordare che l'art. 2 D.Lgs. 87/2024 (c.d. Decreto Sanzioni) ha introdotto una sanzione, pari al 50% dell'IVA dovuta, da applicare nei confronti di chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. a DL 331/93, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna.
La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
Per espressa previsione legislativa contenuta nel perimetro applicativo dell'art. 5 D.Lgs. 87/2024, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Risulta quindi necessario individuare il ''dies a quo'' a partire dal quale è consentito applicare le nuove misure sanzionatorie, occorre aver riguardo alla data in cui la violazione è commessa.
In riferimento ai presupposti delle cessioni intracomunitarie, l'art. 41 c. 1 lett. a DL 331/93 stabilisce che costituiscono cessioni non imponibili: le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del decreto IVA, non soggetti passivi d'imposta.
Logico quindi che affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre, dunque il cristallizzarsi di tre condizioni:
Il ragionamento dell'Agenzia delle Entrate
Con la Ris. AE 28 novembre 2007 n. 345/E, è stato precisato che l'invio dei beni in altro Stato dell'Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41 c. 1 lett. a DL 331/93), in assenza del quale non può considerarsi legittima l'emissione di una fattura senza applicazione dell'imposta.
Ne discende, pertanto, che con riferimento alle cessioni che, ai sensi delle disposizioni innanzi citate, si considerano effettuate prima del 1° settembre 2024, non è consentita l'applicazione della previsione sanzionatoria di cui all'art. 7 c. 1 D.Lgs. 471/97, secondo cui la violazione si configura quando il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna ed il contribuente non abbia provveduto, entro i successivi trenta giorni, a regolarizzare la fattura e a versare l'imposta cui consegue l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'imposta non assolta poiché detta previsione ha effetto, per espressa previsione normativa, alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (Risp. AE 29 novembre 2024 n. 236).
In conclusione, in relazione alle cessioni effettuate in data antecedente il 1° settembre 2024, stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione, il mancato trasporto dei beni in altro Stato membro rende la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione, sicché resta applicabile la sanzione di cui all'art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97, vigente ratione temporis.
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