Ravvedimento speciale della Tregua fiscale 2023
Nell'ambito della Tregua fiscale, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 174-178 L. 197/2022) ha introdotto il ravvedimento operoso speciale che prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni annuali commesse fino al 31 dicembre 2021 e, alla luce di un successivo ampliamento dell'istituto deflattivo previsto dal DL 215/2023, quelle relative al periodo d'imposta 2022, beneficiando di una maxi riduzione sanzionatoria pari ad 1/18 del minimo edittale.
Per accedere al suddetto regime premiale i contribuenti hanno dovuto versare il quantum dovuto in un'unica rata o mediante le seguenti forme di pagamento rateale, predisposte dal legislatore con piani di ammortamento diversi in base al momento specifico in cui si è scelto di accedere all'istituto deflattivo in esame:
- ravvedimento per le violazioni relative agli anni 2021 e precedenti ex art. 1 c. 174-178 L. 197/2022: pagamento di otto rate trimestrali di pari importo con il versamento della prima rata, comprensiva di imposta, interessi e sanzione ridotta ad 1/18 (Circ. AE 27 gennaio 2023 n. 2/E), con scadenza in data 31 marzo 2023 e dell'ottava (ed ultima) rata entro il 20 dicembre 2024;
- ravvedimento per le violazioni relative agli anni 2021 e precedenti con proroga dei termini di versamento ex DL 39/2024 (introdotta per coloro che non hanno rispettato il precedente originario piano di rateizzazione): pagamento entro il 31 maggio 2024 di un importo pari a quello delle prime cinque rate stabilite dalla norma originaria (quelle in precedenza scadute il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024) e pagamento delle tre rate residue, maggiorate di interessi in misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, da effettuare entro il 30 giungo 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024;
- ravvedimento per le violazioni relative all'anno d'imposta 2022 ex DL 215/2023: pagamento di quattro rate di pari importo con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024, maggiorate di interessi del 2% annuo.
Entro il 20 dicembre 2024, dunque, i contribuenti che hanno optato per il ravvedimento speciale dovranno effettuare il pagamento dell'ultima rata dando luogo al completo iter procedurale della tregua fiscale e sanando in modo definitivo le violazioni in precedenza commesse.
Da un punto di vista procedurale è utile ricordare che:
- il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 i codici tributo individuati con la Ris. AE n. 6/2023;
- sarà possibile pagare il quantum dovuto facendo ricorso all'istituto della compensazione (Circ. AE 27 gennaio 2023 n. 2/E);
- in caso di mancato del pagamento della suddetta ultima il contribuente non perderà i descritti benefici sanzionatori, ma decadrà esclusivamente dalla rateazione obbligando l'A.F. ad iscrivere a ruolo il residuo importo dovuto a titolo di imposta ed interessi e ad irrogare la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97 per le ipotesi di omesso versamento.
Le violazioni sanabili
È utile ricordare che il ravvedimento speciale in questione è stato introdotto per definire in via agevolata le violazioni tributarie sostanziali in modo spontaneo, con possibilità di accedervi anche nei casi in cui l'A.F. avesse già intrapreso controlli, notificando inviti e questionari ex art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72 o inviti ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97 o iniziando verifiche fiscali ex art. 33 DPR 600/73 con consegna di un PVC.
Con la regolarizzazione in esame non è stato possibile sanare:
- le violazioni formali e/o intercettabili dai controlli c.d. automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72;
- le violazioni commesse tramite l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- le violazioni sostanziali che siano astrattamente rilevabili in sede di controllo automatizzato;
- le violazioni definibili tramite l'istituto della regolarizzazione delle violazioni formali ex art. 1 c. 166-173 L. 197/2022;
- le violazioni correlate agli obblighi del monitoraggio fiscale.
È stato possibile, invece, accedere al ravvedimento speciale per:
- le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE e all'IVAFE, purché non siano rilevabili da controllo automatizzato;
- le violazioni prodromiche a quelle dichiarative ed anche quelle non collegabili alla dichiarazione annuale o comunque non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione annuale (quali, ad esempio, omessa fatturazione, dichiarazione infedele, omessa regolarizzazione di acquisti).
È ormai in fase conclusiva la procedura del ravvedimento speciale, istituto deflattivo voluto con forza dal legislatore della Tregua Fiscale per garantire gettito alle casse erariali e per concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse ottenendo rilevanti benefici sanzionatori, previo pagamento delle originarie imposte dovute (ed interessi).
Concordato preventivo biennale
Tutti coloro che non vi hanno aderito, però, hanno la possibilità di cogliere un'ulteriore nuova chance per sanare spontaneamente la propria posizione con il Fisco in modo agevolato: il legislatore della Riforma fiscale, infatti, ha introdotto una nuova e diversa tipologia di ravvedimento speciale, concedendo a tutti coloro che aderiranno entro il 12 dicembre al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 anche la possibilità di sanare le violazioni commesse negli anni 2023 e precedenti previo pagamento di una favorevole imposta sostitutiva.