venerdì 29/11/2024 • 15:30
Considerato che il certificato di idoneità al maneggio delle armi è rilasciato dalle sezioni del tiro a segno nella loro qualità di Enti di diritto pubblico, lo stesso deve essere assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (Risp. AE 29 novembre 2024 n. 233).
redazione Memento
Certificato di idoneità al maneggio delle armi
L'istante segnala comportamenti diversi da parte delle varie sezioni di Tiro a Segno Nazionale, in merito all'agevolazione fiscale relativa all'esenzione dell'imposta di bollo da applicare sul certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalle medesime sezioni di Tiro a Segno Nazionale.
In particolare, l'istante specifica che a corredo delle domande di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi viene depositato il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalle sezioni di tiro a segno nazionali, spesso privo di marca da bollo.
Al riguardo, l'istante richiamando anche la risoluzione AE n. 196/E del 20 ottobre 2003 chiede di conoscere il corretto trattamento tributario relativo all'imposta di bollo dei certificati di idoneità al maneggio delle armi.
Imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio
Considerato che il certificato di idoneità al maneggio delle armi è rilasciato dalle sezioni del tiro a segno nella loro qualità di enti di diritto pubblico, si ritiene che tale certificato sia soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del citato articolo 4 della Tariffa allegata al DPR 642/72 nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Per completezza, si rappresenta che l'art. 19 DPR 642/72 prevede che i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del decreto in oggetto. Inoltre, gli atti non in regola devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti per la loro regolarizzazione, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
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